L’assegno postdatato costituisce valido titolo esecutivo soltanto se regolarmente bollato sin dall’origine

30/01/2023
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è tornata ad approfondire l’annosa questione concernente la validità di titolo esecutivo dell’assegno avente data di incasso successiva a quella di emissione.

La questione trova origine nell’azione esecutiva intentata dal portatore di un assegno bancario postdatato, alla quale il debitore esecutato si opponeva contestando la validità quale titolo esecutivo dell’assegno in base alla considerazione che lo stesso recasse una data successiva a quella dell’emissione.

Sia il giudice di primo grado che quello di appello si pronunciavano a favore della validità del titolo con la motivazione che l’assegno, anche se postdatato, costituisce un valido titolo esecutivo se la richiesta di incasso avviene in un momento successivo rispetto alla data posta sul titolo stesso.

Il debitore esecutato decideva così di investire della questione la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 35192 del 30 novembre 2022, ha accolto il ricorso precisando che la circostanza che il titolo venga presentato per l’incasso dopo la scadenza della data formalmente indicata sullo stesso è del tutto irrilevante ai fini dell’efficacia di titolo esecutivo rilevando come, con una decisione di questo tipo, il giudice di secondo grado abbia confuso il problema inerente alla validità del negozio con quello concernente l’efficacia di titolo esecutivo dello stesso. Difatti, dal punto di vista negoziale, l’assegno postdatato è classificabile come promessa di pagamento e svolge, pertanto, la medesima funzione del vaglia cambiario. Dal punto di vista dell’efficacia esecutiva, invece, la distinzione tra i menzionati titoli di credito rileva unicamente per quanto concerne la tariffa dell’imposta di bollo, dato che entrambi devono necessariamente essere in regola con il versamento dell’imposta sin dall’origine.

In conclusione, secondo il giudice di legittimità l’assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se l’imposta di bollo sia stata regolarmente versata e, in caso di postdatazione del titolo, la conclusione non cambia, considerato che in tale circostanza l’assegno svolge la funzione del vaglia cambiario, il quale a sua volta è soggetto all’imposta di bollo nelle medesime tempistiche.

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