Gli automodelli in miniatura Brumm non costituiscono un utilizzo illecito del marchio Ferrari

23/12/2022
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La nota casa automobilistica di Maranello citava in giudizio Brumm s.n.c., azienda leader del made in italy nel settore dell’automodellismo, lamentando la violazione del proprio diritto d’autore e di proprietà industriale. Al centro della questione vi era la circostanza che le confezioni contenenti le fedeli riproduzioni in scala di diverse autovetture presentavano ben in vista il marchio Ferrari.
Con l’ordinanza n. 32408 del 3 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la questione, rigettando il ricorso proposto da Ferrari S.p.A. avverso la sentenza n. 2029 del 15 giugno 2016 della Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione del giudice di secondo grado secondo cui la riproduzione in scala ridotta e la commercializzazione dei modelli d’auto Ferrari realizzata da Brumm s.n.c. non costituisce concorrenza sleale, né integra alcuna violazione dei diritti di privativa industriale e del diritto di autore della stessa casa di Maranello.
A fondamento di tale decisione vi è la constatazione che tale operazione commerciale, oltre a non costituire un comportamento professionalmente scorretto, non comporta alcun rischio confusorio e che, considerato il difetto di valore artistico prescritto dalla legge sul diritto d’autore, la stessa non integra nemmeno una violazione della normativa posta a tutela di quest’ultimo.
Con il proprio ricorso Ferrari aveva inoltre espresso la necessità che la causa venisse rinviata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di pervenire alla soluzione di una serie di questioni pregiudiziali la cui fonte giuridica di riferimento risiede appunto nel diritto comunitario.
La Suprema Corte, al contrario, ha escluso tale necessità in considerazione della circostanza che il giudice europeo già in passato si era pronunciato su una questione simile (CGUE, sent. 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel AG contro Autec AG), individuando una serie di ipotesi in cui il titolare di un marchio, registrato contemporaneamente per autoveicoli e per giocattoli, può impedire a terzi l’utilizzo del proprio segno distintivo al fine di contrassegnare dei modellini in scala.
In particolare, la Cassazione è pervenuta alla suddetta decisione tenendo proprio come riferimento il precedente europeo e ripercorrendo così la questione odierna alla luce delle diverse ipotesi già analizzate dalla Corte di Giustizia, menzionate nella stessa ordinanza in commento.
Trattasi in primo luogo dell’ipotesi in cui l’uso in discorso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, considerata la registrazione dello stesso anche per i giocattoli; secondariamente del caso in cui da tale operazione scaturisca un indebito vantaggio conseguente al carattere distintivo e/o alla notorietà del marchio registrato per autoveicoli.
Nella stessa pronuncia la Corte di Giustizia, precisando che “l’apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di produrre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un’indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modelli, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali”, ha stabilito quale ulteriore ipotesi di violazione della normativa, il caso in cui con l’apposizione ad opera di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato per gli autoveicoli sui modellini si intenda fare riferimento ad una caratteristica dei modellini stessi senza limitarsi ad un uso meramente descrittivo del marchio. Ciò in forza della scriminante prevista all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva n. 89/104 secondo la quale non è consentito al proprietario di un marchio di vietare a terzi “l’uso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio”.
La Corte di Cassazione, nel ripercorrere le suddette ipotesi, ha confermato la corretta applicazione dei principi sovranazionali da parte della Corte d’Appello bolognese, la quale aveva già rilevato che, nel caso di specie, le riproduzioni Brumm delle automobili Ferrari non hanno arrecato alcun pregiudizio alle funzioni dei marchi Ferrari, essendo anzi emersa in corso di causa la prova contraria fondata sulla circostanza che le recensioni di diversi modellini Brumm sono presenti in svariate riviste di settore, tra cui la “Ferrari World” e che alcuni modellini Brumm di Ferrari d’epoca sono esposti nella stessa galleria Ferrari di Maranello.
In conclusione, la Cassazione ha poi evidenziato la genericità delle doglianze della ricorrente la quale, dopo aver genericamente invocato la violazione della funzione evocativa e pubblicitaria del marchio, non ha minimamente approfondito i rilievi del Giudice di Appello che, pur affermando in modo impreciso l’uso descrittivo del marchio Ferrari, ha puntualmente escluso l’effetto confusorio sul consumatore medio finale e la carenza di funzione evocativa delle qualità del prodotto e del marchio Ferrari che secondo la stessa ricorrente conseguivano dall’apposizione, accanto al marchio Brumm, di quello “Cavallino Rampante” sulle confezioni contenenti i modellini oggetto della controversia.

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