Azione restitutoria delle somme corrisposte in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo poi revocato
Per ormai costante orientamento giurisprudenziale, la caducazione del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell’esecuzione forzata legittima il debitore che l’ha subita (o asserito debitore, in caso di revoca integrale del titolo) a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell’indebito.
Tra i più recenti provvedimenti sul punto si colloca la sentenza n. 14601 emessa in data 9 luglio 2020 dalla Corte di Cassazione in occasione della quale i giudici di legittimità si sono pronunciati nell’ambito di un caso di azione per la restituzione della differenza tra la somma corrisposta in sede esecutiva (a fronte di un decreto ingiuntivo esecutivo azionato) e quella rideterminata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale sede, gli ermellini hanno precisato che la domanda di ripetizione dell’indebito non può ritenersi implicita nella proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, bensì va fatta oggetto di una domanda rivolta al giudice dell’opposizione ovvero di un’apposita azione, anche attraverso un procedimento monitorio volto ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Peraltro, in quest’ultima ipotesi, il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, poiché la restituzione delle somme non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
Di qui, in caso di decreto ingiuntivo successivamente revocato, il provvedimento che ne dispone la revoca potrà altresì contenere una statuizione circa la restituzione delle somme, il cui capo sarà dotato di provvisoria esecutorietà. Viceversa, ove la sentenza e/o l’ordinanza di revoca nulla disponga sul punto, il debitore (o asserito debitore) esecutato potrà attivarsi per il recupero di quanto indebitamente corrisposto instaurando un’autonoma azione monitoria oppure reiterando l’istanza di restituzione in sede di appello a fronte dell’impugnazione dell’ordinanza emessa a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Da quanto detto, ne deriva che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, poi riformato o revocato, sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo, con conseguente c.d. neutralizzazione degli effetti dell’ordinanza di assegnazione delle somme (cfr. Cass. civ. n. 30389/2019 e Cass. civ. n. 19296/2005).