Azione revocatoria ordinaria: come può un creditore tutelarsi dal comportamento pregiudizievole del debitore che si spoglia dei propri beni, impedendogli di soddisfare il proprio diritto di credito?
L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e mira a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti per l’esperimento dell’azione sono sia di natura soggettiva, sia di natura oggettiva. Tra i primi si annoverano (i) la qualità di creditore del soggetto che agisce, (ii) l’atteggiamento psicologico del debitore, il c.d. consilium fraudis e (iii) l’atteggiamento psicologico del terzo, la c.d. scientia fraudis.
In relazione al secondo requisito, nel caso in cui l’atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, il compimento dell'atto stesso deve essere stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione. Nell'ipotesi di atto successivo al sorgere del credito, invece, è sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per quanto attiene al terzo requisito, qualora si tratti di atti a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore, se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, o che sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso, se l’atto impugnato è successivo. La prova della consapevolezza del danno arrecato alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) può essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo di parentela fra il debitore ed il terzo, tale per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza della sua situazione debitoria. In caso di atto a titolo gratuito, invece, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore.
Il requisito oggettivo corrisponde al c.d. eventus damni, ovvero al pregiudizio che gli atti di disposizione del debitore possono arrecare alle ragioni del creditore. In particolare, deve trattarsi della lesione, effettiva ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale. Tuttavia, non è necessario che il danno sia attuale, in quanto è sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno quale conseguenza del comportamento del debitore. Il carattere pregiudizievole dell'atto è valutato in relazione all’insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, non assumendo rilievo una semplice diminuzione dello stesso.
Per quanto attiene agli effetti, l’azione revocatoria non determina l’invalidità dell’atto dispositivo del debitore, né il trasferimento della proprietà del bene a favore del creditore, bensì comporta la dichiarazione di inefficacia dell’atto pregiudizievole nei confronti di quest’ultimo. Ciò al fine di consentire al creditore stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto dispositivo del debitore l’eventuale successiva azione esecutiva o cautelare. In questo senso, l’azione revocatoria è connotata da un’inefficacia parziale e relativa: parziale perché la revoca non impedisce l’acquisto del diritto in capo al terzo acquirente, ma più semplicemente evita che il bene alienato venga sottratto all’aggressione esecutiva dei creditori dell’alienante. Relativa perché essa opera solamente a favore del creditore o dei creditori che hanno esperito vittoriosamente l’azione revocatoria e che si troveranno a beneficiare di una sorta di prelazione rispetto agli altri creditori chirografari dell’alienante, che non potranno intervenire nelle procedure instaurate contro il terzo acquirente.
L’azione revocatoria ordinaria è dunque priva di effetti recuperatori, dal momento che l’atto di disposizione revocato è pur sempre valido erga omnes. Tuttavia, grazie alla pronuncia di inefficacia, il creditore può intraprendere un’azione esecutiva sul bene oggetto dell’atto pregiudizievole revocato nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, ossia il terzo acquirente. In definitiva, l’attuazione dell’interesse tutelato dall’azione revocatoria sia realizza in due fasi: la prima è diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo del debitore, che viene accertata con effetto retroattivo; la seconda è quella rappresentata dall’esperimento delle eventuali azioni esecutive o cautelari sui beni oggetto dell’atto revocato.