Circolazione stradale: il diritto del proprietario del veicolo, terzo trasportato, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro
In tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c., di particolare
interesse è il caso in cui il terzo trasportato danneggiato
sia anche il proprietario del veicolo coinvolto nel
sinistro.
A tal riguardo, con la sentenza n. 11246 del 6 aprile 2022,
la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione della
Corte d’Appello di L’Aquila, con la quale è stato
riconosciuto al terzo trasportato e proprietario del veicolo
il diritto al risarcimento dei danni patiti a fronte di un
sinistro stradale.
La soluzione del caso deve rinvenirsi nel principio generale
vulneratus ante omnia reficiendus, in forza del
quale l’assicurazione RCA deve consentire a tutti i
passeggeri vittime di incidente di essere ristorati dei
danni subiti. In virtù di tale regola, è stato infatti
stabilito che, ai fini del risarcimento del danno, la
qualità di vittima prevale su quella di assicurato e che,
pertanto, risulta irrilevante la circostanza che la vittima
sia anche proprietaria del veicolo. Oltre a ciò, è stato
rilevato che il diritto alla copertura assicurativa non può
essere escluso per il solo fatto che lo stesso proprietario
trasportato sia corresponsabile nella causazione del danno,
salva l’ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore
ex art. 1227 c.c.
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, facendo
espresso richiamato alla giurisprudenza e alla legislazione
comunitaria (sentenza Candolin e a. del 30 giugno 2005,
C-537/03; Direttiva 2009/103/CE), ha altresì sancito che
l’assicurazione non può in nessun caso avvalersi di clausole
contrattuali volte ad escludere il risarcimento del danno
patito dall’assicurato-danneggiato o dirette a limitarne la
misura. Ciò anche nel caso in cui il conducente non sia
abilitato alla guida, poiché l’unica eccezione idonea ad
escludere il risarcimento si configura allorquando il
veicolo sia condotto da una persona non autorizzata ed il
passeggero-danneggiato sia a conoscenza del fatto che il
mezzo è stato oggetto di furto.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che al diritto
nazionale non è consentito escludere ipso iure il
diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato,
benché proprietario del veicolo coinvolto, ma è solo
consentito un intervento in termini di quantificazione del
danno risarcibile in applicazione delle regole codicistiche
in materia di responsabilità civile.