Circolazione stradale: il diritto del proprietario del veicolo, terzo trasportato, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro

28/07/2022
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In tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c., di particolare interesse è il caso in cui il terzo trasportato danneggiato sia anche il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro.

A tal riguardo, con la sentenza n. 11246 del 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d’Appello di L’Aquila, con la quale è stato riconosciuto al terzo trasportato e proprietario del veicolo il diritto al risarcimento dei danni patiti a fronte di un sinistro stradale.

La soluzione del caso deve rinvenirsi nel principio generale vulneratus ante omnia reficiendus, in forza del quale l’assicurazione RCA deve consentire a tutti i passeggeri vittime di incidente di essere ristorati dei danni subiti. In virtù di tale regola, è stato infatti stabilito che, ai fini del risarcimento del danno, la qualità di vittima prevale su quella di assicurato e che, pertanto, risulta irrilevante la circostanza che la vittima sia anche proprietaria del veicolo. Oltre a ciò, è stato rilevato che il diritto alla copertura assicurativa non può essere escluso per il solo fatto che lo stesso proprietario trasportato sia corresponsabile nella causazione del danno, salva l’ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, facendo espresso richiamato alla giurisprudenza e alla legislazione comunitaria (sentenza Candolin e a. del 30 giugno 2005, C-537/03; Direttiva 2009/103/CE), ha altresì sancito che l’assicurazione non può in nessun caso avvalersi di clausole contrattuali volte ad escludere il risarcimento del danno patito dall’assicurato-danneggiato o dirette a limitarne la misura. Ciò anche nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, poiché l’unica eccezione idonea ad escludere il risarcimento si configura allorquando il veicolo sia condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero-danneggiato sia a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.

In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che al diritto nazionale non è consentito escludere ipso iure il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato, benché proprietario del veicolo coinvolto, ma è solo consentito un intervento in termini di quantificazione del danno risarcibile in applicazione delle regole codicistiche in materia di responsabilità civile.

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