Condominio e videocamere: bilanciamento tra diritto alla privacy e alla sicurezza
In materia di installazione di un impianto di
videosorveglianza all’interno di un condominio è di centrale
importanza il bilanciamento tra gli interessi di garanzia
della sicurezza delle persone e di tutela del diritto alla
privacy.
Sul punto si è pronunciata la Corte d’Appello di Catania con
la sentenza n. 317 del 15 febbraio 2022, adita da alcuni
condomini che, in autonomia e in assenza della preventiva
delibera assembleare, avevano installato un impianto di
videosorveglianza, al fine di ottenere la riforma della
sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di
Catania ha ordinato la rimozione delle telecamere, avendo
rilevato come l’installazione sia stata realizzata in
violazione della normativa sulla privacy, oltre che del
diritto vigente in materia condominiale.
In particolare, gli appellanti hanno lamentato l’errore
commesso dal giudice di prime cure nell’interpretazione
dell’art. 1122 ter c.c., affermando che tale norma non
avrebbe potuto essere applicata alla fattispecie concreta
poiché l’impianto di videosorveglianza non aveva ad oggetto
parti comuni del condominio. Per quanto attiene, invece, al
rispetto della privacy dei singoli condomini, gli appellanti
hanno rilevato che, in primo luogo, la normativa a tutela
della privacy è volta ad impedire o porre limiti alla
diffusione dei dati personali e che, in secondo luogo, la
ripresa delle immagini dei pianerottoli e delle scale è da
considerarsi possibile, in considerazione del fatto che tali
parti comuni non assolvono alla funzione di consentire
l’esplicazione della vita privata al riparo
dall’interferenza altrui e che la ripresa dei medesimi spazi
non integra il reato di interferenze illecite nella vita
privata.
La Corte d’Appello di Catania ha accolto il ricorso
affermando che, nel caso in esame, non può applicarsi l’art.
1122 ter c.c., giacché non si tratta di un impianto di
videosorveglianza condominiale volto alla tutela delle parti
comuni, ma anzi è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela
dei beni di proprietà del singolo. La motivazione della
Corte prosegue affermando che il condominio non ha fornito
alcuna prova circa il fatto che le telecamere in questione
siano state utilizzate per fini diversi rispetto a quelli di
vigilanza delle botteghe. A tal proposito, i giudici
d’appello hanno richiamato la sentenza n. 708/2019 della
Corte di Giustizia UE sez. III, la quale ha confermato la
legittimità delle norme nazionali concernenti
l’autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati
in un immobile ad uso abitativo al fine di garantire la
sicurezza delle persone e dei beni ivi collocati.
La Corte d’Appello ha altresì rilevato che in riferimento
alla supposta violazione del diritto alla privacy,
l’installazione dell’impianto di videosorveglianza non
costituisce violazione di alcun diritto fondamentale dei
singoli condomini.
Oltre a ciò, di fondamentale importanza è il richiamo al
criterio della proporzionalità svolto dalla Corte
territoriale. Difatti, la normativa in materia di protezione
dei dati personali richiede che sia operato un bilanciamento
tra la sicurezza del soggetto interessato e il diritto alla
riservatezza dei soggetti terzi. Motivo per cui la Corte ha
sancito che non risulta violato il diritto alla riservatezza
dei condomini, posto che non è stata allegata alcuna prova a
dimostrazione del fatto che, tramite le suddette telecamere,
si possa prendere visione anche solo di una minima porzione
delle aree di proprietà privata.
La sentenza in oggetto, dunque, risulta di particolare
interesse giacché ricca di spunti normativi riconducibili
alle più varie e ampie branche del diritto. La tematica
della videosorveglianza risulta altresì particolarmente
attuale se si considera che nel corso del 2022 è stata
inserita tra le materie oggetto del piano ispettivo del
Garante della privacy, proprio in considerazione del
costante aumento delle installazioni in questione e dei
pertinenti reclami. Invero, nel corso del mese di gennaio
2022, l’Autorità Garante ha divulgato una scheda informativa
volta a richiamare l’attenzione degli operatori circa il
rispetto di una serie di condizioni nell’installazione di
sistemi di videosorveglianza. In particolare, tale
informativa riconosce alle persone fisiche la possibilità di
installare ed attivare sistemi di videosorveglianza a
condizione che le telecamere riprendano solo le aree di
esclusiva pertinenza dell’interessato e vengano attivati
accorgimenti tecnici al fine di oscurare porzioni di
immagini tutte le volte in cui sia inevitabile la ripresa di
aree di terzi. Il Garante ha altresì precisato che, in ogni
caso, la videosorveglianza non deve avere ad oggetto aree
condominiali comuni, di terzi o aree aperte al pubblico e
che le immagini riprese non devono in alcun modo essere
comunicate o divulgate a terzi, in assenza della preventiva
autorizzazione.