Condominio e videocamere: bilanciamento tra diritto alla privacy e alla sicurezza

23/06/2022
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In materia di installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un condominio è di centrale importanza il bilanciamento tra gli interessi di garanzia della sicurezza delle persone e di tutela del diritto alla privacy.
Sul punto si è pronunciata la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 317 del 15 febbraio 2022, adita da alcuni condomini che, in autonomia e in assenza della preventiva delibera assembleare, avevano installato un impianto di videosorveglianza, al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Catania ha ordinato la rimozione delle telecamere, avendo rilevato come l’installazione sia stata realizzata in violazione della normativa sulla privacy, oltre che del diritto vigente in materia condominiale.
In particolare, gli appellanti hanno lamentato l’errore commesso dal giudice di prime cure nell’interpretazione dell’art. 1122 ter c.c., affermando che tale norma non avrebbe potuto essere applicata alla fattispecie concreta poiché l’impianto di videosorveglianza non aveva ad oggetto parti comuni del condominio. Per quanto attiene, invece, al rispetto della privacy dei singoli condomini, gli appellanti hanno rilevato che, in primo luogo, la normativa a tutela della privacy è volta ad impedire o porre limiti alla diffusione dei dati personali e che, in secondo luogo, la ripresa delle immagini dei pianerottoli e delle scale è da considerarsi possibile, in considerazione del fatto che tali parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo dall’interferenza altrui e che la ripresa dei medesimi spazi non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata.

La Corte d’Appello di Catania ha accolto il ricorso affermando che, nel caso in esame, non può applicarsi l’art. 1122 ter c.c., giacché non si tratta di un impianto di videosorveglianza condominiale volto alla tutela delle parti comuni, ma anzi è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela dei beni di proprietà del singolo. La motivazione della Corte prosegue affermando che il condominio non ha fornito alcuna prova circa il fatto che le telecamere in questione siano state utilizzate per fini diversi rispetto a quelli di vigilanza delle botteghe. A tal proposito, i giudici d’appello hanno richiamato la sentenza n. 708/2019 della Corte di Giustizia UE sez. III, la quale ha confermato la legittimità delle norme nazionali concernenti l’autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati in un immobile ad uso abitativo al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei beni ivi collocati.
La Corte d’Appello ha altresì rilevato che in riferimento alla supposta violazione del diritto alla privacy, l’installazione dell’impianto di videosorveglianza non costituisce violazione di alcun diritto fondamentale dei singoli condomini.
Oltre a ciò, di fondamentale importanza è il richiamo al criterio della proporzionalità svolto dalla Corte territoriale. Difatti, la normativa in materia di protezione dei dati personali richiede che sia operato un bilanciamento tra la sicurezza del soggetto interessato e il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi. Motivo per cui la Corte ha sancito che non risulta violato il diritto alla riservatezza dei condomini, posto che non è stata allegata alcuna prova a dimostrazione del fatto che, tramite le suddette telecamere, si possa prendere visione anche solo di una minima porzione delle aree di proprietà privata.

La sentenza in oggetto, dunque, risulta di particolare interesse giacché ricca di spunti normativi riconducibili alle più varie e ampie branche del diritto. La tematica della videosorveglianza risulta altresì particolarmente attuale se si considera che nel corso del 2022 è stata inserita tra le materie oggetto del piano ispettivo del Garante della privacy, proprio in considerazione del costante aumento delle installazioni in questione e dei pertinenti reclami. Invero, nel corso del mese di gennaio 2022, l’Autorità Garante ha divulgato una scheda informativa volta a richiamare l’attenzione degli operatori circa il rispetto di una serie di condizioni nell’installazione di sistemi di videosorveglianza. In particolare, tale informativa riconosce alle persone fisiche la possibilità di installare ed attivare sistemi di videosorveglianza a condizione che le telecamere riprendano solo le aree di esclusiva pertinenza dell’interessato e vengano attivati accorgimenti tecnici al fine di oscurare porzioni di immagini tutte le volte in cui sia inevitabile la ripresa di aree di terzi. Il Garante ha altresì precisato che, in ogni caso, la videosorveglianza non deve avere ad oggetto aree condominiali comuni, di terzi o aree aperte al pubblico e che le immagini riprese non devono in alcun modo essere comunicate o divulgate a terzi, in assenza della preventiva autorizzazione.

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