Fideiussioni e opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Bergamo conferma la validità delle fideiussioni e la conseguente legittimità della pretesa creditoria dell'istituto bancario
Oggi desideriamo approfondire una recente pronuncia ottenuta
dal nostro Studio, nella quale il Tribunale di Bergamo,
accogliendo integralmente le nostre difese, ha
respinto integralmente l'opposizione
proposta dalla garante avverso un decreto ingiuntivo
ottenuto da un istituto di credito, confermandone la
validità ed attribuendogli esecutorietà.
La decisione si distingue per l'analitico esame di alcune
tra le questioni più frequentemente oggetto di contenzioso
in materia bancaria e fideiussoria, chiarendo i presupposti
della responsabilità del fideiussore e i limiti delle
eccezioni comunemente sollevate in giudizio.
1. Concessione abusiva del credito e responsabilità del
fideiussore (art. 1956 c.c.).
Nel caso concreto, il Giudice ha, quindi, accertato che la
garante non fosse affatto un soggetto "estraneo" - erede
dell'originario garante, socia della società debitrice,
strettamente coinvolta nella gestione - per cui la stessa
era
pienamente consapevole del progressivo
indebitamento della società debitrice, per cui è stata
radicalmente esclusa l'ipotesi di un garante
"inconsapevole", con conseguente
infondatezza e non accoglimento della
relativa eccezione.
Il Tribunale ha, quindi, ribadito che la figura della
concessione abusiva del credito si
configura solo a tutela dei terzi creditori inconsapevoli, i
quali possano aver confidato in una situazione economica
della società artificiosamente mantenuta in vita dal
sostegno bancario. Non può invece essere invocata dal
socio-fideiussore, che, proprio per la sua posizione interna
alla società, avrebbe potuto anzi risultare corresponsabile,
unitamente all'amministratore, dei danni subiti dal ceto
creditorio.
2. Nullità delle fideiussioni e disciplina
antitrust
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU.,
n. 41994/2021), il Tribunale ha precisato che la
nullità delle clausole censurate
dall'Autorità Antitrust non determina, di
per sé, l'invalidità integrale delle
garanzie, ma comporta una
nullità parziale circoscritta alle sole
clausole riproduttive dello schema vietato.
Nel caso di
specie, il Giudice ha sottolineato che le opponenti non
hanno assolto l'onere di allegare e provare che la banca non
avrebbe concesso il credito in assenza delle clausole
censurate. Al contrario - come evidenziato al § 10.2 della
sentenza - l'invalidità delle clausole contestate avrebbe prodotto semmai un
effetto favorevole per il fideiussore,
rendendo più leggera la sua posizione contrattuale. Non era
dunque ragionevole ritenere che le garanzie non sarebbero
state comunque prestate senza quelle pattuizioni, per cui la
domanda è stata rigettata.
3. Rideterminazione del saldo e art. 117 TUB
È stata respinta anche la richiesta di
rideterminazione del quantum, formulata in via
meramente ipotetica e priva di adeguato corredo probatorio.
Il Tribunale ha sottolineato come la domanda fosse sostenuta
da argomentazioni generiche e affidata ad una consulenza
tecnica d'ufficio dal carattere esplorativo, da ritenersi
inammissibile.
4. Domanda ex art. 1953 c.c. nei confronti della società
fallita
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la
richiesta di imporre al fallimento della società debitrice
ulteriori garanzie, in quanto incompatibile con lo
spossessamento derivante dalla dichiarazione di fallimento.
5. Conclusioni
Il Tribunale di Bergamo ha quindi confermato la
piena legittimità della pretesa creditoria
dell'istituto bancario,
rigettando in toto l'opposizione e
condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di
lite sia nei confronti della Banca, che della cessionaria
del credito.