Fideiussioni e opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Bergamo conferma la validità delle fideiussioni e la conseguente legittimità della pretesa creditoria dell'istituto bancario

17/09/2025
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Oggi desideriamo approfondire una recente pronuncia ottenuta dal nostro Studio, nella quale il Tribunale di Bergamo, accogliendo integralmente le nostre difese, ha respinto integralmente l'opposizione proposta dalla garante avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito, confermandone la validità ed attribuendogli esecutorietà.

La decisione si distingue per l'analitico esame di alcune tra le questioni più frequentemente oggetto di contenzioso in materia bancaria e fideiussoria, chiarendo i presupposti della responsabilità del fideiussore e i limiti delle eccezioni comunemente sollevate in giudizio.

1. Concessione abusiva del credito e responsabilità del fideiussore (art. 1956 c.c.).
Nel caso concreto, il Giudice ha, quindi, accertato che la garante non fosse affatto un soggetto "estraneo" - erede dell'originario garante, socia della società debitrice, strettamente coinvolta nella gestione - per cui la stessa era pienamente consapevole del progressivo indebitamento della società debitrice, per cui è stata radicalmente esclusa l'ipotesi di un garante "inconsapevole", con conseguente infondatezza e non accoglimento della relativa eccezione.

Il Tribunale ha, quindi, ribadito che la figura della concessione abusiva del credito si configura solo a tutela dei terzi creditori inconsapevoli, i quali possano aver confidato in una situazione economica della società artificiosamente mantenuta in vita dal sostegno bancario. Non può invece essere invocata dal socio-fideiussore, che, proprio per la sua posizione interna alla società, avrebbe potuto anzi risultare corresponsabile, unitamente all'amministratore, dei danni subiti dal ceto creditorio.

2. Nullità delle fideiussioni e disciplina antitrust
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 41994/2021), il Tribunale ha precisato che la nullità delle clausole censurate dall'Autorità Antitrust non determina, di per sé, l'invalidità integrale delle garanzie, ma comporta una nullità parziale circoscritta alle sole clausole riproduttive dello schema vietato.
Nel caso di specie, il Giudice ha sottolineato che le opponenti non hanno assolto l'onere di allegare e provare che la banca non avrebbe concesso il credito in assenza delle clausole censurate. Al contrario - come evidenziato al § 10.2 della sentenza - l'invalidità delle clausole contestate avrebbe prodotto semmai un effetto favorevole per il fideiussore, rendendo più leggera la sua posizione contrattuale. Non era dunque ragionevole ritenere che le garanzie non sarebbero state comunque prestate senza quelle pattuizioni, per cui la domanda è stata rigettata.

3. Rideterminazione del saldo e art. 117 TUB
È stata respinta anche la richiesta di rideterminazione del quantum, formulata in via meramente ipotetica e priva di adeguato corredo probatorio. Il Tribunale ha sottolineato come la domanda fosse sostenuta da argomentazioni generiche e affidata ad una consulenza tecnica d'ufficio dal carattere esplorativo, da ritenersi inammissibile.

4. Domanda ex art. 1953 c.c. nei confronti della società fallita
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di imporre al fallimento della società debitrice ulteriori garanzie, in quanto incompatibile con lo spossessamento derivante dalla dichiarazione di fallimento.

5. Conclusioni
Il Tribunale di Bergamo ha quindi confermato la piena legittimità della pretesa creditoria dell'istituto bancario, rigettando in toto l'opposizione e condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite sia nei confronti della Banca, che della cessionaria del credito.

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