GENITORE NO VAX: Il Tribunale di Milano autorizza il genitore consenziente a procedere in autonomia alle vaccinazioni per la figlia minorenne, limitando la responsabilità genitoriale dell’altro su questo tema di salute, condannandolo altresì per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c

28/10/2021
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 Con la recente sentenza del 13 settembre 2021, la sezione IX del Tribunale di Milano si è pronunciata rispetto all’attuale tema della somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai minori in caso di disaccordo tra genitori non più coniugati.

Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici milanesi, il padre di una bambina undicenne presentava ricorso ex art 709 ter e 710 c.p.c. nei confronti della sua ex moglie che si rifiutava di sottoporre la figlia non solo al vaccino anti Covid-19 e all’esecuzione dei tamponi molecolari e al test antigenico, ma anche a tutte le vaccinazioni obbligatorie, ai richiami vaccinali ancora non effettuati, in spregio a quanto previsto dal D.L. 73/2017 conv. in l. 119/2017, così come a tutte le vaccinazioni facoltative raccomandate dai pediatri.

Il padre chiedeva, pertanto, di essere autorizzato, anche a fronte del mancato consenso o del dissenso materno, a poter decidere di sottoporre in autonomia la figlia, ogni volta che sarebbe stato necessario, a tutte le vaccinazioni utili a preservare e garantire la salute della figlia medesima.

La madre si costituiva in giudizio con una comparsa di 103 pagine in cui si opponeva a tutte le vaccinazioni, tra cui anche a quella anti Covid-19, all’esecuzione del tampone così come all’uso della mascherina basandosi su “…concezioni personali, suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale…” (cfr. pag. 16 della Sentenza in commento).

Il Tribunale di Milano, aderendo a quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 in tema di vaccinazioni obbligatorie, ricorda come l’art. 32 della Costituzione presume il necessario contemperamento del diritto alla salute di ogni singolo essere umano e della sua libertà di autodeterminazione nelle scelte sulle cure sanitarie, con l’interesse della collettività e, nel caso dei minori, il loro interesse deve essere tutelato dai genitori, vigilando affinché questi ultimi nell’esercizio dei loro diritti non assumano scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei minori medesimi.

In forza di ciò e di tutto quanto espresso in argomento dalla comunità medico scientifica nonché dalle raccomandazioni dei pediatri, il Tribunale lombardo ha autorizzato il padre a “provvedere in autonomia senza il consenso della madre” a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, a farle i tamponi molecolari per la diagnosi da Covid-19 tutte le volte che sarà necessario, a farle indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui l’utilizzo è imposto da legge e, al raggiungimento dei 12 anni della bambina, a valutare in autonomia l’opportunità o meno di procedere con la somministrazione del vaccino anti Covid.

La posizione espressa su più fronti dalla madre ha condotto i Giudici sia a statuire  una limitazione alla sua responsabilità genitoriale per tutte le questioni di salute della figlia relative alla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie o facoltative, che a condannare la stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata legata al suo comportamento processuale per avere resistito su alcuni punti del giudizio in modo del tutto pretestuoso.

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