I fattori ESG: la Responsabilità Sociale di Impresa nella prospettiva europea

03/05/2022
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 Un’impresa è ritenuta socialmente responsabile se adotta e applica regole e procedure sociali poste a tutela dell’ambiente e dei diritti umani.

Originariamente, la politica comunitaria sulla R.S.I. si fondava sul principio secondo cui l’intervento pubblico doveva limitarsi a garantire un quadro generale volto a favorire comportamenti responsabili sul piano sociale e ambientale. Invero, la Commissione Europea riteneva che le procedure di R.S.I. dovessero essere sempre volontarie e non imposte dalle istituzioni.

Il percorso di sviluppo della R.S.I. ha però dimostrato che approcci volontari delle imprese non sono sufficienti per affrontare in maniera incisiva gli impatti negativi sui c.d. fattori ESG (Environmental, Social and Governance: i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento).

La maggiore responsabilizzazione delle imprese nella riduzione dei possibili impatti negativi della loro attività ha quindi richiesto un’attività di indirizzo legislativo e di controllo dei poteri.

In data 10 marzo 2021, il Parlamento europeo ha approvato un’ambiziosa risoluzione recante una raccomandazione indirizzata alla Commissione sulla “corporate due diligence e sulla corporate accountability” affinché venisse adottata una proposta di direttiva che introducesse a carico delle imprese l’obbligo di due diligence lungo la catena del valore.

In tale prospettiva, la Commissione Europea ha proseguito il programma di azione seguendo le linee guida OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) finalizzate a dare concretezza ai principi posti alla base governance ambientale e sociale, oltre che alle raccomandazioni fornite dal Parlamento. Così, temperandone alcune estreme soluzioni proposte, è stata riconosciuta particolare importanza alla risoluzione del Parlamento del 2021 e, in data 23 febbraio 2022, è stata pubblicata la proposta ufficiale di Direttiva della Commissione Europea in tema di Corporate Sustainability Due Diligence.
 
La proposta di Direttiva disciplina la responsabilità per le società che non adottano misure di prevenzione dagli impatti negativi potenziali e che non si siano attivate per arrestare gli impatti negativi effettivi (ex artt. 7 e 8) ai quali abbia fatto seguito un danno che avrebbe potuto essere prevenuto, evitato o minimizzato.

Il giudizio di responsabilità è stato quindi posto sull’adeguatezza delle misure organizzative adottate. Misure che non vengono lasciate alla concretizzazione caso per caso, come disposto nella raccomandazione del Parlamento, ma vengono analiticamente dettagliate agli artt. 6 e 7 della proposta di Direttiva.

Le società, dunque, potrebbero essere esenti da responsabilità allorquando gli impatti negativi conseguano all’operato di partner con i quali sussiste una relazione commerciale, purché:

  • a) siano state previste clausole contrattuali riguardanti la compliance nel rispetto del proprio codice di condotta o piano di prevenzione;
  • b) sia stato chiesto ai partner di imporre obblighi simili nelle loro relazioni commerciali con terzi soggetti.

In ogni caso, tale esenzione non potrebbe trovare applicazione ove venga accertato che le misure e le procedure ESG adottate dalla società non siano sufficienti per prevenire, neutralizzare o minimizzare gli effetti negativi conseguenti alla propria attività.

Inoltre, secondo la proposta di Direttiva (art. 20), spetta agli Stati membri introdurre specifiche norme in tema di responsabilità civile delle società per la mancata due diligence, lasciando dunque impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o sull’ambiente che prevedono ipotesi di responsabilità in situazioni non contemplate dalla Direttiva o ipotesi di responsabilità più rigorose rispetto a quelle di cui alla Direttiva.

Con riguardo all’ordinamento giuridico italiano, ad oggi, non essendovi ancora specifiche norme in tema di R.S.I., la società dovrebbe rispondere della violazione degli obblighi di due diligence ex art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. Ciò, salvo che tali obblighi di corporate due diligence e corporate accountability siano stati specificamente inseriti all’interno del regolamento contrattuale, giacché in tal caso la loro violazione implicherebbe una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.

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