Infortunio in itinere? La Corte di Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione del c.d. danno differenziale in caso di concorso nel risarcimento del danno tra responsabile civile e indennizzo INAIL

04/09/2023
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Nel momento in cui un soggetto lavoratore subisce un danno cagionato da un soggetto terzo, datore di lavoro o responsabile civile (ad esempio, in caso di incidenti stradali, c.d. infortunio in itinere), si verifica un concorso nel risarcimento del danno subito tra il responsabile civile (terzo danneggiante) e l’assicuratore sociale (in questo caso INAIL).

Benché entrambi i contributi traggano origine dal medesimo fatto lesivo, gli stessi non sono totalmente sovrapponibili poiché perseguono finalità differenti e sono soggetti a diversi criteri di accertamento e liquidazione. In primo luogo, l’obbligazione del responsabile civile si basa sulla disciplina di carattere generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., la quale richiede la sussistenza, oltre del danno ingiusto, del fatto lesivo, del nesso causale e della colpevolezza dell'agente. Una volta accertata la sussistenza di tali presupposti, il risarcimento è diretto al ristoro di tutti i danni subiti, tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non patrimoniale. L’indennizzo dell’INAIL, invece, si fonda sull’art. 13 D. lgs. 28/2000, che, in presenza di un’invalidità permanente superiore al 16%, riconosce una rendita vitalizia al lavoratore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità in capo al danneggiante. L’indennizzo, in questo caso, non è volto al ristoro integrale del danno, bensì è composto di due sole voci: l’una volta a indennizzare il danno biologico permanente, l’altra il danno patrimoniale, consistente nella riduzione della capacità lavorativa e di guadagno. In secondo luogo, l’indennizzo riconosciuto dall’INAIL a titolo di risarcimento del danno biologico permanente si basa su parametri di liquidazione differenti rispetto a quelli utilizzati in ambiti civilistici, tanto che sovente l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da responsabilità civile è maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto dall’INAIL.

Per questi motivi, da tempo si ammette il risarcimento del danno c.d. “differenziale”, ovvero la differenza tra l’ammontare del risarcimento del danno corrisposto dal responsabile civile e l’indennizzo dell’INAIL. In assenza di chiari indici legislativi, la giurisprudenza ha adottato diversi criteri di scomputo: (i) "complessivo" o "integrale", secondo il quale il danno differenziale si calcola sottraendo dal complessivo danno civilistico il complessivo danno INAIL (Cass. 25 maggio 2004, n. 10035), (ii) "per poste omogenee", secondo cui da tutti i danni non patrimoniali civilistici vanno detratti i danni non patrimoniali INAIL e lo stesso in relazione ai danni patrimoniali (Cass. 21 novembre 2017, n. 27669) e (iii) "per poste", secondo cui la sottrazione va fatta "voce per voce", rapportando ogni componente di danno indennizzabile ad ogni corrispondente componente di danno risarcibile (Cass. 2 marzo 2018, n. 4972; Cass. 30 agosto 2016, n. 17407). Per cui, secondo quest’ultimo criterio, dal danno biologico permanente civilistico va detratto l'indennizzo INAIL per danno biologico permanente (ossia il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico), mentre dal danno patrimoniale da lucro cessante civilistico per perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, va detratta la maggiorazione della rendita destinata a ristorare tale medesimo danno. Nessuna detrazione potrà operare, invece, per le voci di danno non coperte dall'indennizzo, come ad esempio il danno biologico temporaneo, il danno morale, le spese mediche o altre perdite di natura patrimoniale conseguenti al sinistro, che restano totalmente a carico del responsabile civile, con un chiaro vantaggio, rispetto agli altri criteri di scomputo, per il soggetto danneggiato.

Al di là delle definizioni, attualmente il criterio maggiormente accreditato è quello “per poste”, confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3694 del 07/02/2023) che recita testualmente: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall' istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato. Successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall' importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente”.

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