Ingegnere lavoratore dipendente o lavoratore autonomo: a chi spetta il diritto di sfruttamento economico del progetto?

11/12/2023
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Nel nostro ordinamento il diritto d’autore è tutelato sia dal Codice civile agli artt. 2575 ss., che ne fissa i principi generali, sia dalla L. 633/1941, che è stata oggetto di numerose modificazioni al fine di adattarla all'evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione.

In particolare, la legge protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Per cui le opere protette non sono solo le opere artistiche, ma anche i lavori di ingegneria, purché rivestano di per sé carattere originale.

A tal proposito, l’art. 2578 c.c. dispone che "All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso".

I progetti di lavori di ingegneria costituiscono tanto un’opera dell'ingegno, tutelata dal diritto d'autore, quanto un’idea di invenzione, ricollegabile alla disciplina delle invenzioni industriali.

Il diritto esclusivo di riprodurre tutto ciò che serve ad esternare l'idea, come i piani ed i disegni dei progetti, si acquista in base alla mera creazione dell'idea ed è regolato dalle norme sulle opere dell'ingegno, anche relativamente alla durata del diritto, mentre il diritto esclusivo di adoperare l'idea si acquista con il deposito del progetto presso la Presidenza del Consiglio e con l'inserimento di una dichiarazione di riserva in ogni pubblicazione del piano o disegno.

Gli altri lavori analoghi sono presumibilmente progetti che, pur esulando dai lavori di ingegneria propriamente intesi, comportano l'applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati materiali.

L’art. 99 della L. 633/1941 tutela il diritto dell’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici. All’autore compete il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, oltre che il diritto ad un equo compenso. Secondo la giurisprudenza, i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi, possono formare oggetto di protezione ai sensi della Legge sul diritto d’autore solo quando comportino la soluzione originale di un problema tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/07/2021, n. 21564). A tal fine, non è necessario che l'originalità sia assoluta e geniale, essendo sufficiente che essa si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento (anche di modesto valore) della tecnica (Cass. Civ. sez. I, 04/02/1980, n.773).

Il riconoscimento della godibilità, da parte di tale opera, della protezione autoriale fa sì che, in capo all’autore della stessa, sussistano non solo i diritti morali, ovvero il riconoscimento della paternità dell’opera, ma anche i diritti di utilizzazione economica (i c.d. diritti patrimoniali), con l’annessa garanzia di tutela nel caso in cui la propria creazione venga utilizzata a scopo di lucro da altri senza suo previo consenso.

Qualora l’opera di ingegno consistente in progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi venga creata nell’ambito di un rapporto lavorativo, le modalità di acquisto dei diritti di utilizzazione economica sono diverse a seconda che l’autore dell’opera sia un lavoratore dipendente piuttosto che un lavoratore autonomo.

Infatti, mentre l’art. 12 ter della L. 633/1941 dispone che, salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, l’art. 4 della L. 22/05/2017 n° 81 (Jobs Act del lavoro autonomo) prevede che, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo. Per cui, come chiarito da ultimo dalla Corte di Cassazione, l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica sull’opera di ingegno da parte del committente non è a titolo originario, bensì a titolo derivativo. In altre parole, i diritti di utilizzazione economica non sorgono in capo al committente per il solo fatto della creazione dell’opera da parte del soggetto cui è stato conferito l’incarico, bensì per effetto delle previsioni contenute nel contratto (Cass. Civ., 15/06/2022, n. 19335).

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