La competenza funzionale del Tribunale Fallimentare
Entro quando deve essere rilevata l’incompetenza del Tribunale in sede fallimentare?
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 31 luglio 2019, n. 20661 ha enunciato alcuni importanti principi in tema di competenza del Tribunale in materia fallimentare e, in particolare, ha sancito che l’incompetenza deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.
La competenza territoriale del Tribunale presso cui deve essere presentata l’istanza di fallimento è sancita dall’art. 9 L. F., secondo cui “Il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa”. La sede principale è stata da sempre identificata con quella in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e che coincide, di regola, con la sede legale, risultante dal Registro delle Imprese (Cassazione civile sez. un., 25/06/2013, n.15872). Tale presunzione, tuttavia, può essere smentita in presenza di prove univoche in grado di dimostrare il carattere meramente formale o fittizio di detta sede e l’esistenza di una sede effettiva in cui l’impresa svolge l’attività direttiva e amministrativa (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2014, n.23719). L’orientamento maggioritario sostiene che ogni qual volta in punto di fatto risulti accertato che v'è discrepanza tra sede legale e sede effettiva è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere e a costituire perciò il criterio determinante della giurisdizione (Cassazione civile sez. un., 06/02/2015, n.2243).
La competenza per territorio del Tribunale fallimentare è un caso di c.d. “competenza territoriale inderogabile”, ovvero “funzionale”, in quanto l’inderogabilità della competenza consegue alla funzione del Giudice. Per tale ragione, trova applicazione l’art. 38 c.p.c., a norma del quale, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, qualsiasi tipo di incompetenza, per materia, valore o territorio derogabile e inderogabile, deve essere eccepita dalle parti, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e di risposta depositata tempestivamente ai sensi dell'art. 167 del c.p.c. Per il giudice, invece, è rimasta la rilevabilità d'ufficio per le ipotesi di incompetenza inderogabile entro la prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 del c.p.c.
A tal proposito, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui “malgrado il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sia caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto devolutivo non può, tuttavia, estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio e, in particolare, da quella d'incompetenza L. Fall., ex art. 9, poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l'eccezione fosse fondata, di ricominciare ex novo innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria (cfr. Cass. n. 26771 del 2016; Cass. n. 23393 del 2016; Cass. n. 12550 del 2013; Cass. n. 5257 del 2012)”.
Pertanto, alla luce della già menzionata modifica legislativa che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, anche la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9 L. F. deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ai sensi dell’art. 15 L. F., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Tale regola, in forza della sua natura preclusiva e non di mera decadenza dall’esercizio di una facoltà della parte, opera anche nei confronti del terzo che intenda sollevare tale eccezione, per la prima volta, in sede di reclamo ex art. 18 L. F.