Novità per gli istituti di credito in materia di Crisi di impresa

16/11/2022
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Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto una previsione riconducibile alla posizione degli istituti di credito in qualità di creditori nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare, l’art. 69, 2° comma, CCII prevede espressamente che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Tale norma sanziona processualmente la colpevole disattenzione del soggetto finanziatore (solitamente gli istituti di credito) per non aver verificato compiutamente l’incapacità del debitore di adempiere la propria obbligazione o, con la concessione del credito, di averla aggravata, con la conseguenza che non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta. In questo modo, il legislatore ha inteso fare espresso riferimento all’art. 124-bis TUB secondo il quale gli istituti di credito, prima di erogare il finanziamento, devono valutare attentamente la capacità di restituzione del prestito in capo al debitore.

Mentre per quanto riguarda il contesto della composizione negoziata della crisi, quale percorso stragiudiziale riservato alle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario aventi le potenzialità necessarie per restare sul mercato, occorre far riferimento agli artt. 16 e 18 CCII. Con riferimento al primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. In particolare, il capo III del Codice dedicato alle “Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi e programma informativo di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione” prevede un obbligo di comunicazione all’organo di controllo in capo a banche e intermediari finanziari in caso di variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti all’impresa (art. 25-decies).

Sempre in materia di composizione negoziata della crisi, occorre infine esaminare la disciplina relativa ai nuovi finanziamenti a favore dell’imprenditore che abbia promosso la composizione negoziata. In particolare, l’art. 22 CCII prevede tre distinte tipologie di finanziamenti: finanziamenti a favore dell’imprenditore che abbia promosso la composizione negoziata, a favore della società che abbia promosso la composizione negoziata da un socio della stessa, a favore della società che abbia promosso la composizione negoziata da un’altra società appartenente al gruppo di cui anche essa faccia parte. A tutti questi finanziamenti è attribuito il beneficio della prededuzione ai sensi dell’art. 6 CCII, a condizione che gli stessi siano funzionali rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

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