Novità per gli istituti di credito in materia di Crisi di impresa
Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ha
introdotto una previsione riconducibile alla posizione degli
istituti di credito in qualità di creditori nell’ambito
delle
procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento. In particolare, l’art. 69, 2° comma, CCII prevede
espressamente che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha
violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la
convenienza della proposta”. Tale norma sanziona processualmente la colpevole
disattenzione del soggetto finanziatore (solitamente gli
istituti di credito) per non aver verificato compiutamente
l’incapacità del debitore di adempiere la propria
obbligazione o, con la concessione del credito, di averla
aggravata, con la conseguenza che non potrà presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la
convenienza della proposta. In questo modo, il legislatore
ha inteso fare espresso riferimento all’art. 124-bis TUB
secondo il quale gli istituti di credito, prima di erogare
il finanziamento, devono valutare attentamente la capacità
di restituzione del prestito in capo al debitore.
Mentre per quanto riguarda il contesto della
composizione negoziata della crisi, quale percorso
stragiudiziale riservato alle imprese in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario aventi le
potenzialità necessarie per restare sul mercato, occorre far
riferimento agli artt. 16 e 18 CCII. Con riferimento al
primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari
finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente
alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene
inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata
non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o
revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se
richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con
apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. In
particolare, il capo III del Codice dedicato alle “Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi e
programma informativo di verifica della sostenibilità del
debito e di elaborazione di piani di rateizzazione” prevede un obbligo di comunicazione all’organo di
controllo in capo a banche e intermediari finanziari in caso
di variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti
all’impresa (art. 25-decies).
Sempre in materia di composizione negoziata della crisi,
occorre infine esaminare la disciplina relativa ai nuovi
finanziamenti a favore dell’imprenditore che abbia promosso
la composizione negoziata. In particolare, l’art. 22 CCII
prevede tre distinte tipologie di finanziamenti:
finanziamenti a favore dell’imprenditore che abbia promosso
la composizione negoziata, a favore della società che abbia
promosso la composizione negoziata da un socio della stessa,
a favore della società che abbia promosso la composizione
negoziata da un’altra società appartenente al gruppo di cui
anche essa faccia parte. A tutti questi finanziamenti è
attribuito il beneficio della prededuzione ai sensi
dell’art. 6 CCII, a condizione che gli stessi siano
funzionali rispetto alla continuità aziendale e alla
migliore soddisfazione dei creditori.