Novità in tema di procedure da sovraindebitamento

13/10/2022
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Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza D. Lgs. 14/2019, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 83/2022, con il quale sono stati sostituiti i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in precedenza disciplinati dalla Legge n. 3/2012.
La nuova articolazione delle procedure in discorso può essere così sintetizzata:

- alla liquidazione del patrimonio, di cui agli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, si sostituisce la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII);
- alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, originariamente suddivise in piano del consumatore (artt. 12 bis-14 bis L. n. 3/2012) e accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 10-12 L. n. 3/2012) si sostituiscono, rispettivamente, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la cui disciplina trova collocazione negli artt. 67-73 del nuovo Codice, e il concordato minore, regolato invece agli artt. 74-83 CCII.

In generale, per quanto riguarda i presupposti per l’attivazione di tali procedure, dal punto di vista soggettivo, queste sono applicabili a favore del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alle diverse procedure previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Presupposto oggettivo è, invece, la situazione di sovraindebitamento (ovverosia lo stato di crisi e di insolvenza).
Tra le definizioni che l’art. 2 del Codice della Crisi fornisce al fine di agevolarne l’applicazione, merita particolare attenzione quella di consumatore. Con tale termine, difatti, il legislatore ha inteso riferirsi alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta precisando che rientra nella stessa definizione anche il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a per tutti i debiti estranei alla società.
Una volta illustrati gli aspetti che accomunano i differenti strumenti a disposizione del soggetto sovraindebitato, risulta indispensabile accennare brevemente le peculiarità che li contraddistinguono.
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come anticipa la stessa denominazione, è quel rimedio posto ad esclusiva disposizione del consumatore, a condizione che il soggetto non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte in assoluto. Il concordato minore, invece, escludendo il consumatore dalla platea dei soggetti legittimati, è lo strumento di composizione della crisi riservato agli altri soggetti non fallibili, finalizzato alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Le condizioni ostative all’esperimento di tale rimedio sono le medesime illustrate a proposito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle quali si aggiungono quelle condizioni strettamente legate ai soggetti diversi dal consumatore, ossia il superamento delle soglie di fallibilità e la mancanza della documentazione necessaria a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del debitore.
A completare il quadro dei rimedi esperibili dai soggetti sovraindebitati vi è la procedura di liquidazione controllata dei beni. La stessa, a differenza degli altri strumenti, può essere attivata ad iniziativa del debitore o da almeno uno dei creditori.
Oltre a quanto osservato, è utile svolgere una precisazione in merito all’istituto dell’esdebitazione, ossia al beneficio che il Codice della Crisi riconosce in caso di positivo esperimento della procedura di liquidazione controllata o a coloro che non sono in grado di far fronte ai propri debiti nell’ipotesi di debitori persone fisiche. A questo proposito, il legislatore ha introdotto un’importante novità stabilendo all’art. 282 che, per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della stessa o, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Per quanto concerne le persone fisiche, con l’art. 283 è stato mantenuto un ulteriore beneficio. Si tratta dell’esedebitazione del sovraindebitato incapiente, già introdotto nel nostro ordinamento con la L. 176/2020. L’istituto è applicabile per una sola volta ad ogni persona fisica meritevole, che non abbia compiuto atti in frode o concorso, con dolo o colpa grave, alla formazione del proprio indebitamento e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità futura.
Il Codice della Crisi, inoltre, conferma la precedente impostazione normativa stabilendo che il beneficio in discorso è riconosciuto salvo l’obbligo del pagamento del debito entro quattro anni dal decreto che dichiara l’esdebitazione, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.
Svolta tale rapida panoramica degli strumenti esperibili dai soggetti non fallibili che versano in situazione di crisi e dei connessi benefici economici, si evidenzia come l’intento del legislatore è quello di agevolare e, conseguentemente, incentivare l’accesso alle procedure illustrate. È possibile affermare, difatti, che il nuovo Codice della Crisi non ha introdotto delle vere e proprie procedure ex novo, focalizzandosi tuttalpiù sull’ottimizzazione e sul perfezionamento di quelle già affermatesi nel nostro ordinamento nel 2012, il cui scarso successo è probabilmente da rinvenirsi proprio nell’eccessiva complessità e gravosità delle stesse.

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