Novità in tema di procedure da sovraindebitamento
Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore il Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza D. Lgs. 14/2019,
aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 83/2022,
con il quale sono stati sostituiti i procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio, in precedenza disciplinati
dalla Legge n. 3/2012.
La nuova articolazione delle procedure in discorso può
essere così sintetizzata:
- alla liquidazione del patrimonio, di cui agli artt. 14 ter
e ss. L. 3/2012, si sostituisce la liquidazione controllata
del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII);
- alle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento, originariamente suddivise in piano del
consumatore (artt. 12 bis-14 bis L. n. 3/2012) e accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 10-12
L. n. 3/2012) si sostituiscono, rispettivamente, la
procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la
cui disciplina trova collocazione negli artt. 67-73 del
nuovo Codice, e il concordato minore, regolato invece agli
artt. 74-83 CCII.
In generale, per quanto riguarda i presupposti per
l’attivazione di tali procedure, dal punto di vista
soggettivo, queste sono applicabili a favore del
consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,
dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di
ogni altro debitore non assoggettabile alle diverse
procedure previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
Presupposto oggettivo è, invece, la situazione di
sovraindebitamento (ovverosia lo stato di crisi e di
insolvenza).
Tra le definizioni che l’art. 2 del Codice della Crisi
fornisce al fine di agevolarne l’applicazione, merita
particolare attenzione quella di consumatore. Con tale
termine, difatti, il legislatore ha inteso riferirsi alla
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente svolta precisando che rientra nella stessa
definizione anche il socio illimitatamente responsabile di
s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a per tutti i debiti estranei alla
società.
Una volta illustrati gli aspetti che accomunano i differenti
strumenti a disposizione del soggetto sovraindebitato,
risulta indispensabile accennare brevemente le peculiarità
che li contraddistinguono.
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
come anticipa la stessa denominazione, è quel rimedio posto
ad esclusiva disposizione del consumatore, a condizione che
il soggetto non abbia determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che
non abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni
precedenti o per due volte in assoluto. Il concordato
minore, invece, escludendo il consumatore dalla platea dei
soggetti legittimati, è lo strumento di composizione della
crisi riservato agli altri soggetti non fallibili,
finalizzato alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Le
condizioni ostative all’esperimento di tale rimedio sono le
medesime illustrate a proposito della procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle quali si
aggiungono quelle condizioni strettamente legate ai soggetti
diversi dal consumatore, ossia il superamento delle soglie
di fallibilità e la mancanza della documentazione necessaria
a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del
debitore.
A completare il quadro dei rimedi esperibili dai soggetti
sovraindebitati vi è la procedura di liquidazione
controllata dei beni. La stessa, a differenza degli altri
strumenti, può essere attivata ad iniziativa del debitore o
da almeno uno dei creditori.
Oltre a quanto osservato, è utile svolgere una precisazione
in merito all’istituto dell’esdebitazione, ossia al
beneficio che il Codice della Crisi riconosce in caso di
positivo esperimento della procedura di liquidazione
controllata o a coloro che non sono in grado di far fronte
ai propri debiti nell’ipotesi di debitori persone fisiche. A
questo proposito, il legislatore ha introdotto un’importante
novità stabilendo all’art. 282 che, per le procedure di
liquidazione controllata, l’esdebitazione operi di diritto a
seguito del provvedimento di chiusura della stessa o,
anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Per quanto concerne le persone fisiche, con l’art. 283 è
stato mantenuto un ulteriore beneficio. Si tratta
dell’esedebitazione del sovraindebitato incapiente, già
introdotto nel nostro ordinamento con la L. 176/2020.
L’istituto è applicabile per una sola volta ad ogni persona
fisica meritevole, che non abbia compiuto atti in frode o
concorso, con dolo o colpa grave, alla formazione del
proprio indebitamento e che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilità futura.
Il Codice della Crisi, inoltre, conferma la precedente
impostazione normativa stabilendo che il beneficio in
discorso è riconosciuto salvo l’obbligo del pagamento del
debito entro quattro anni dal decreto che dichiara
l’esdebitazione, laddove sopravvengano utilità rilevanti che
consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore complessivamente al 10%.
Svolta tale rapida panoramica degli strumenti esperibili dai
soggetti non fallibili che versano in situazione di crisi e
dei connessi benefici economici, si evidenzia come l’intento
del legislatore è quello di agevolare e, conseguentemente,
incentivare l’accesso alle procedure illustrate. È possibile
affermare, difatti, che il nuovo Codice della Crisi non ha
introdotto delle vere e proprie procedure ex novo,
focalizzandosi tuttalpiù sull’ottimizzazione e sul
perfezionamento di quelle già affermatesi nel nostro
ordinamento nel 2012, il cui scarso successo è probabilmente
da rinvenirsi proprio nell’eccessiva complessità e gravosità
delle stesse.