Le novità apportate dal Decreto infrastrutture

19/11/2021
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Con la recente entrata in vigore dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha convertito con modificazioni il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, noto anche come “Decreto infrastrutture”, sono state apportate alcune modifiche al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, meglio conosciuto come Nuovo codice della strada.

• Monopattini elettrici
Uno degli interventi più corposi riguarda i monopattini elettrici. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. I monopattini possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto almeno 14 anni. È vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. I monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In ogni caso, non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, mentre non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

• Sosta dei veicoli per disabili/Sosta negli spazi riservati ai disabili
A partire dal 1° gennaio 2022 ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del D.P.R. 495/1992, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. È stata altresì previsto un inasprimento delle sanzioni per coloro che parcheggiano il proprio veicolo nei posti riservati ai disabili. Le sanzioni aumentano e saranno comprese tra i 168 e i 672 euro, mentre i punti decurtati dalla patente da 2 triplicheranno a 6.

• Sosta per i veicoli elettrici
Negli appositi spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici è vietata la sosta anche di questi ultimi qualora non effettuino operazioni di ricarica o qualora essi permangano nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale divieto non è esteso alle ore notturne.

• Utilizzo di dispositivi tecnologici alla guida
Le sanzioni connesse all’uso degli smartphone alla guida è esteso ad altri dispositivi tecnologici come computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

• Attraversamento di pedoni
I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, non più solamente ai pedoni che transitano sugli appositi attraversamenti pedonali, ma altresì a coloro si trovano nelle loro immediate prossimità.

• Contributo per il conseguimento della patente o di abilitazioni professionali
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino al 35° anno d’età ed ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali è concesso un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. A tal fine, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.

• Il cd. foglio rosa
La validità di quello che viene comunemente definito “foglio rosa” è estesa da 6 a 12 mesi.

• Auto a noleggio
Nelle ipotesi di auto a noleggio senza conducente, per le violazioni commesse dall’utente e le conseguenti sanzioni, il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione mentre, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione.

• Ricavi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada
Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate, è previsto che, in omaggio al principio di trasparenza che deve improntare l’azione amministrativa degli enti pubblici, gli stessi enti locali dovranno pubblicare sul proprio sito web istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, quanto incassato nell’anno precedente dalle sanzioni irrogate per le violazioni del Codice della Strada nonché le relative modalità di utilizzo.

• Circolazione di veicoli in genere
In tutto il territorio nazionale sarà vietata, a decorrere dal 20 giugno 2022, la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il divieto verrà esteso agli Euro 2 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agli Euro 3.

• Limitazioni al contenuto pubblicitario
È stato introdotto il divieto, sulle strade e sui veicoli, di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto risulti violento, lesivo e/o discriminatorio di diritti costituzionalmente tutelati, quali le libertà individuali, i diritti civili e politici, il credo religioso, l’appartenenza etica, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o le abilità fisiche e psichiche.

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