La nullità del preliminare di compravendita di immobili in corso di costruzione per mancato rilascio della garanzia fideiussoria
In tema di contratto preliminare di compravendita avente ad
oggetto immobili in corso di costruzione è di centrale
importanza la tutela offerta al promissario acquirente
dall’art. 2 del D.lgs. 122/2005 che impone il rilascio di
una garanzia fideiussoria da parte del promittente
venditore, da accludere nel medesimo accordo.
Secondo la predetta norma, quando un contratto ha come
finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire
o in costruzione, il venditore è obbligato a rilasciare al
promissario acquirente una fideiussione di importo
corrispondente a ogni versamento che questi ha percepito e
di quelli che riscuoterà dall’acquirente prima del
trasferimento della proprietà. Lo stesso articolo, inoltre,
sanziona la mancanza di tale clausola disponendo la nullità
del contratto preliminare così concluso.
Si tratta, dunque, di una particolare forma di nullità
relativa, anche detta di protezione, azionabile soltanto dal
promissario acquirente, giacché posta unicamente a sua
tutela.
In ordine all’operatività di tale nullità di protezione, la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21966 del 12 luglio
2022, si è pronunciata accogliendo il ricorso del
promissario acquirente, cui, in sede d’appello, era stata
negata la tutela illustrata. Tra le motivazioni esposte in
sentenza, la Suprema Corte ha statuito che l’eventuale
situazione di crisi o di insolvenza dell’impresa
costruttrice e/o venditrice non costituisce un presupposto
per l’esperimento dell’azione di nullità allorquando non sia
stata rilasciata la suddetta garanzia, ma solo una
condizione per l’escussione della fideiussione stessa.
A tal proposito, è stato infatti evidenziato che il rilascio
di tale specifica garanzia, alla cui assenza consegue la
nullità del contratto preliminare, non presuppone la
concreta ricorrenza di una situazione di insolvenza o,
comunque, un elevato rischio di inadempimento. Tali
circostanze, difatti, costituiscono solo i presupposti
indispensabili ai fini dell’escussione nella garanzia.
Per quanto attiene poi la tematica della convalida del
contratto nullo per mancanza della suddetta garanzia,
allorquando l’immobile sia stato comunque ultimato, la Corte
di Cassazione, ha statuito l’assoluta irrilevanza
dell’avvenuto completamento dell’opera. Inoltre, i giudici
di legittimità hanno altresì precisato che, anche a voler
ammettere che il contratto preliminare nullo possa essere
convalidato, la richiesta di attuazione di tale peculiare
rimedio negoziale deve provenire esclusivamente dal
promissario acquirente, ovverosia solo dal soggetto a favore
del quale il legislatore ha previsto la nullità di
protezione ex art. 2 D.lgs. 122/2005.
In conclusione, evidenziata la speciale funzione di tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire riconosciuta dal D.lgs. 122/2005, si può affermare
che, in assenza della suddetta garanzia patrimoniale e in
caso di inadempimento del promittente venditore, il
promissario acquirente è legittimato ad avanzare domanda
giudiziale per ottenere la dichiarazione di nullità del
contratto preliminare sottoscritto.