Vacanza rovinata: responsabilità dell’agenzia viaggi e del tour operator e danno risarcibile

03/03/2023
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Può accadere che una vacanza, momento di svago e relax per eccellenza, porti con sé delle conseguenze negative, anche i termini di risvolti giuridici. Motivo per cui negli ultimi mesi la Corte di Cassazione è tornata ad approfondire la dibattuta questione.

In occasione di una recente pronuncia, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di responsabilità dell’agenzia viaggi e del tour operator e sulla qualificazione contrattuale del servizio turistico c.d. all inclusive, distinguendolo da quello di mera intermediazione finalizzato alla pianificazione del viaggio.

La vicenda giudiziaria ha preso le mosse dall’esperienza negativa vissuta da una famiglia che, dopo aver acquistato un pacchetto vacanze all inclusive si è trovata pochi giorni dopo l’inizio della vacanza ad affrontare dei seri problemi gastrointestinali ai quali è conseguito il ricovero in ospedale della madre e dei due figli. Una volta rientrati, i due coniugi hanno citato in giudizio l’agenzia viaggi e il tour operator, al fine di accertarne l’inadempimento contrattuale e ottenere il risarcimento del danno patito.

La favorevole pronuncia di primo grado è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello, la quale ha rigettato la domanda, ritenendo che l’operato dell’agenzia viaggi fosse limitato alla vendita del pacchetto turistico e che, pertanto, non includesse la verifica o la sorveglianza circa i servizi offerti in concreto dal tour operator e dai singoli fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto turistico.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1417 del 18 gennaio 2023, ha censurato la decisione del giudice di secondo grado, ritenendo che l’organo giudicante non abbia considerato la rilevante distinzione in essere tra il contratto di intermediazione di viaggio e la peculiare figura del pacchetto turistico all inclusive, il quale se ne differenzia in ragione della spiccata finalità turistica che ne connota la causa concreta.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che nel contratto di intermediazione o di organizzazione di viaggio la prestazione del professionista ricomprende la fornitura di uno o più servizi di base, come ad esempio il trasporto, l’albergo, ecc., per la realizzazione di un determinato viaggio o soggiorno. Le singole prestazioni rimangono così separate, prevalendo, invece, l’aspetto organizzativo e di intermediazione posto in capo all’operatore turistico.

In caso di contratto di viaggio all inclusive, al contrario, lo scopo concreto dell’operazione commerciale è realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio avente una finalità turistica o comunque di piacere. Pertanto, tutti i servizi e le attività strumentali alla realizzazione del suddetto scopo sono da considerarsi essenziali.

Così, la Suprema Corte, una volta delineate le differenze tra le due tipologie contrattuali menzionate, ha precisato che in ipotesi di pacchetti turistici all inclusive, sussiste in capo agli operatori turistici un’obbligazione di risultato, in forza della quale la pluralità di servizi offerti è da considerarsi nella sua unitarietà funzionale al cui inadempimento consegue una responsabilità solidale del tour operator e dell’agenzia viaggi.

La questione inerente all’accertamento della responsabilità degli operatori turistici, tuttavia, non esaurisce gli aspetti controversi che conseguono all’eventuale inadempimento degli stessi. Di particolare interesse risulta, infatti, anche la definizione del danno risarcibile in caso di vacanza rovinata, in ordine al quale si è pronunciata la Suprema Corte con una successiva pronuncia.

Sul punto, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 5271 del 20 febbraio 2023, hanno statuito che in tema di risarcibilità del danno da vacanza rovinata, il danno risarcibile ricomprende anche quello non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dal viaggiatore quale diretta conseguenza dell’inadempimento contrattuale.

La Corte ha, infatti, osservato che in ipotesi di vacanza rovinata, plurimi sono i danni potenziali per il turista-consumatore, benché diversi da quelli strettamente corporali o meramente patrimoniali. A riconoscerlo è lo stesso Codice del Turismo (ex art. 44 D. Lgs. n. 79/2011), il quale individua quale danno da vacanza rovinata anche quello correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

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