La riforma del processo in materia di diritto di famiglia: le novità entrate in vigore il 22 giugno 2022
La Legge n. 206/2021, avente ad oggetto la riforma del
processo civile, apporta delle modifiche al codice di rito
finalizzate a semplificarne il procedimento. Nello specifico
la riforma, che andrà soprattutto a rivoluzionare i
procedimenti relativi al diritto di famiglia e dei minori,
verrà attuata in tre fasi distinte, la prima delle quali ha
preso avvio il 22 giugno.
I recenti interventi normativi, aventi ad oggetto aspetti
processualistici del diritto di famiglia, possono essere
sintetizzati in questi punti salienti:
· l’art. 1, comma 27 modifica l’art. 403 c.c. che disciplina
l’intervento della pubblica autorità ai fini
dell’allontanamento del minore dalla propria famiglia; la
novella, con una modifica letterale della norma, modifica
i presupposti dell’istituto, estendendo tale tutela a
tutti i casi in cui il minore versi in un grave stato di
pericolo;
·l’art. 1, comma 28 modifica l’art. 38 disp. att. c.c.
concernente il riparto di competenze tra il tribunale
ordinario e il tribunale per i minorenni, attribuendo al
tribunale ordinario la competenza per tutti i procedimenti
aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale,
allorquando sia pendente tra le medesime parti un giudizio
di separazione o di divorzio; in particolare, la presente
modifica è volta a contenere i rischi di contrasto tra
giudicati tra i provvedimenti riguardanti la
responsabilità genitoriale e quelli sull’affidamento
emanati in sede di separazione e divorzio;
· l’art. 1, comma 30, modifica l’art. 78 c.p.c. concernente
la figura del curatore speciale, prevedendo la possibilità
per il giudice di procedere alla nomina del curatore
speciale del minore in una serie di casi specifici (ad
esempio, in caso di decadenza della responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori su iniziativa del p.m.;
in ipotesi di allontanamento del minore; ovvero quando nel
corso del procedimento emerga una situazione di
pregiudizio per il minore tale dal precluderne l’adeguata
rappresentanza processuale ad opera dei genitori ed,
infine, quando il minore che abbia compiuto i 14 anni ne
faccia richiesta); inoltre, secondo la novella in parola
tale nomina può avvenire anche d’ufficio;
·
l’art. 1, comma 31, modifica l’art. 80 c.p.c., concernente
il provvedimento di nomina del curatore speciale,
riconoscendo in capo al giudice il potere di nomina dello
stesso, anche nell’ambito di un procedimento cautelare;
inoltre, la novella attribuisce poi al curatore specifici
poteri di rappresentanza sostanziale e riconosce al minore
ultraquattordicenne, al genitore esercente la
responsabilità genitoriale, al tutore ed al pubblico
ministero la possibilità di chiedere la revoca del
curatore per il venir meno dei presupposti o in caso di
gravi inadempienze;
·
l’art. 1, comma 33, modifica l’art. 709 ter, comma 2, n.
3, c.p.c., con riferimento alle controversie concernenti
l’esercizio della responsabilità genitoriale e le modalità
dell’affidamento, riconosce al giudice il potere di
disporre il risarcimento danni a carico di uno dei
genitori, in caso di gravi inadempienze o di atti che
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino la corretta
estrinsecazione delle modalità di affidamento; in
particolare, la novella riconoscere al giudice il potere
di definire una somma giornaliera dovuta, a titolo
sanzionatorio, per ciascun giorno di violazione o
d’inosservanza dei provvedimenti emanati dall’autorità;
·
l’art. 1, comma 34 introduce nell’albo dei consulenti
tecnici le figure del neuropsichiatra infantile, dello
psicologo dell’età evolutiva e dello psicologo giuridico o
forense;
·
l’art. 1, comma 35, riconosce la possibilità di accedere
alla negoziazione assistita familiare anche per quanto
concerne il raggiungimento di accordi in materia di
affidamento e mantenimento di minori nati fuori dal
matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti.