La riforma del processo in materia di diritto di famiglia: le novità entrate in vigore il 22 giugno 2022

30/06/2022
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La Legge n. 206/2021, avente ad oggetto la riforma del processo civile, apporta delle modifiche al codice di rito finalizzate a semplificarne il procedimento. Nello specifico la riforma, che andrà soprattutto a rivoluzionare i procedimenti relativi al diritto di famiglia e dei minori, verrà attuata in tre fasi distinte, la prima delle quali ha preso avvio il 22 giugno.
I recenti interventi normativi, aventi ad oggetto aspetti processualistici del diritto di famiglia, possono essere sintetizzati in questi punti salienti:

· l’art. 1, comma 27 modifica l’art. 403 c.c. che disciplina l’intervento della pubblica autorità ai fini dell’allontanamento del minore dalla propria famiglia; la novella, con una modifica letterale della norma, modifica i presupposti dell’istituto, estendendo tale tutela a tutti i casi in cui il minore versi in un grave stato di pericolo;

·l’art. 1, comma 28 modifica l’art. 38 disp. att. c.c. concernente il riparto di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, attribuendo al tribunale ordinario la competenza per tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, allorquando sia pendente tra le medesime parti un giudizio di separazione o di divorzio; in particolare, la presente modifica è volta a contenere i rischi di contrasto tra giudicati tra i provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale e quelli sull’affidamento emanati in sede di separazione e divorzio;

· l’art. 1, comma 30, modifica l’art. 78 c.p.c. concernente la figura del curatore speciale, prevedendo la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore in una serie di casi specifici (ad esempio, in caso di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori su iniziativa del p.m.; in ipotesi di allontanamento del minore; ovvero quando nel corso del procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale dal precluderne l’adeguata rappresentanza processuale ad opera dei genitori ed, infine, quando il minore che abbia compiuto i 14 anni ne faccia richiesta); inoltre, secondo la novella in parola tale nomina può avvenire anche d’ufficio;

· l’art. 1, comma 31, modifica l’art. 80 c.p.c., concernente il provvedimento di nomina del curatore speciale, riconoscendo in capo al giudice il potere di nomina dello stesso, anche nell’ambito di un procedimento cautelare; inoltre, la novella attribuisce poi al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale e riconosce al minore ultraquattordicenne, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore ed al pubblico ministero la possibilità di chiedere la revoca del curatore per il venir meno dei presupposti o in caso di gravi inadempienze;

· l’art. 1, comma 33, modifica l’art. 709 ter, comma 2, n. 3, c.p.c., con riferimento alle controversie concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale e le modalità dell’affidamento, riconosce al giudice il potere di disporre il risarcimento danni a carico di uno dei genitori, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino la corretta estrinsecazione delle modalità di affidamento; in particolare, la novella riconoscere al giudice il potere di definire una somma giornaliera dovuta, a titolo sanzionatorio, per ciascun giorno di violazione o d’inosservanza dei provvedimenti emanati dall’autorità;

· l’art. 1, comma 34 introduce nell’albo dei consulenti tecnici le figure del neuropsichiatra infantile, dello psicologo dell’età evolutiva e dello psicologo giuridico o forense;

· l’art. 1, comma 35, riconosce la possibilità di accedere alla negoziazione assistita familiare anche per quanto concerne il raggiungimento di accordi in materia di affidamento e mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

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