Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: ripartizione degli obblighi tra Datore di lavoro e RSPP
La ripartizione degli obblighi di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una
questione essenziale per ogni realtà aziendale.
Al fine di evitare potenziali pericoli legati all’esercizio
della sua attività, la prima figura chiamata a garantire la
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è il
datore di lavoro. In via generale, l’art.
2087 c.c. sancisce che «L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro», per cui, in capo al datore
di lavoro grava un dovere di intervento positivo volto ad
adottare e applicare tutte le misure necessarie affinché
l'attività produttiva venga esercitata senza pregiudizio per
la vita e le condizioni di salute del dipendente. Le misure
che il datore di lavoro è tenuto concretamente ad adottare
non sono solo quelle dettate dalla specifica legislazione
esistente in materia, ma anche quelle consigliate dalle
ordinarie norme di prudenza e diligenza, in relazione
all’effettiva pericolosità delle lavorazioni espletate
piuttosto che dei macchinari utilizzati, nonché dalle
conoscenze tecnologiche.
Il compito del datore di lavoro non si esaurisce, peraltro,
nella predisposizione e nella dotazione dei lavoratori dei
mezzi di prevenzione e nell'attuazione delle misure
necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le
disposizioni impartite vengano effettivamente eseguite ed
intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti,
attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o
modalità d'uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la
rimozione delle cautele antinfortunistiche o il mancato
impiego degli strumenti di prevenzione messi a
disposizione.
Se, in un primo momento, il dovere di protezione era inteso
in senso tendenzialmente oggettivo, nel senso che le misure
predisposte dal datore di lavoro dovevano essere volte a
prevenire, nei limiti del possibile, anche gli effetti
dell'errore umano, oggi prevale una concezione di carattere
soggettivo. A seguito dell’introduzione del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81, infatti, si privilegia una prevenzione
organizzativa-soggettiva fondata sul metodo
valutazione-programmazione-intervento e su comportamenti
collaborativi del lavoratore che siano «soggettivamente
sicuri», facendo dello stesso non più il destinatario
passivo di norme e precetti tecnici, ma l'artefice attivo
della propria sicurezza.
La giurisprudenza conferma che la responsabilità del datore
di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di
cui all'art. 2087 non è una responsabilità oggettiva, ma
colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella
predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i
lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non
potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a
fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle
imprevedibili (Cass. civ., Sez. lavoro, 29/03/2019, n.
8911).
Il datore di lavoro, nell’assolvere al dovere di
organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, può
nominare il Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP). Tale figura deve essere dotata di particolari
capacità e requisiti professionali, espressamente elencati
all’art. 32 T.U. 81/2008, e può essere individuato tanto
all’interno dell’azienda quanto all’esterno di essa. Sul
RSPP gravano una serie di obblighi tra cui
(i) l'individuazione dei fattori di rischio, la
valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
(ii) l’elaborazione delle misure preventive e
protettive per lo stress lavoro-correlato, (iii)
l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali, (iv) la predisposizione dei
programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Il
RSPP, quale consulente del datore di lavoro privo di potere
decisionale, risponde dell'evento dannoso occorso al
lavoratore in concorso con il datore di lavoro solo se abbia
commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi.
Egli, infatti, ha l'obbligo giuridico di adempiere
diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con
il datore di lavoro, individuando i rischi connessi
all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni
tecniche per risolverli (Cass. pen., Sez. IV, 15/01/2016, n.
20051). Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione svolge una funzione di ausilio diretta a
supportare e non a sostituire il datore di lavoro
nell'individuazione dei fattori di rischio nella
lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e
nelle pratiche di informazione e di formazione dei
dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre
direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative
idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Cass.
05/04/2013, n. 50605).
La figura del RSPP deve essere tenuta distinta da quella del
delegato alla sicurezza: tanto è vero che
la nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale, in difetto di una delega di funzioni,
non esonera il datore dalle responsabilità direttamente
collegate alla sua posizione di garanzia (cfr. Cass. pen.,
Sez. IV, 15/10/2020, n. 35942). La delega di funzioni
rappresenta uno strumento di creazione giurisprudenziale,
volto a risolvere il dilemma della conciliazione del
principio di personalità della responsabilità penale con la
spersonalizzazione dei rapporti nelle organizzazioni
complesse e deve soddisfare alcuni requisiti espressamente
previsti dalla legge, tra cui (i) la nomina e
l’accettazione della delega risultanti da atto scritto
recante data certa, (ii) il possesso, da parte del
delegato di tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate, (iii) l’attribuzione al delegato di tutti
i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre che
(iv) dell'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate. Ad ogni modo, anche in
presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza,
resta fermo in capo al dato di lavoro l’obbligo di vigilanza
sul corretto svolgimento delle funzioni affidate. Inoltre,
l’art. 17 del T.U. 81/2008 sancisce l'intrasferibilità di
alcuni compiti tipici del datore di lavoro, quali la
valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo
documento, e la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.