Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: ripartizione degli obblighi tra Datore di lavoro e RSPP

01/08/2024
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La ripartizione degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una questione essenziale per ogni realtà aziendale.

Al fine di evitare potenziali pericoli legati all’esercizio della sua attività, la prima figura chiamata a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è il datore di lavoro. In via generale, l’art. 2087 c.c. sancisce che «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», per cui, in capo al datore di lavoro grava un dovere di intervento positivo volto ad adottare e applicare tutte le misure necessarie affinché l'attività produttiva venga esercitata senza pregiudizio per la vita e le condizioni di salute del dipendente. Le misure che il datore di lavoro è tenuto concretamente ad adottare non sono solo quelle dettate dalla specifica legislazione esistente in materia, ma anche quelle consigliate dalle ordinarie norme di prudenza e diligenza, in relazione all’effettiva pericolosità delle lavorazioni espletate piuttosto che dei macchinari utilizzati, nonché dalle conoscenze tecnologiche.

Il compito del datore di lavoro non si esaurisce, peraltro, nella predisposizione e nella dotazione dei lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell'attuazione delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano effettivamente eseguite ed intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche o il mancato impiego degli strumenti di prevenzione messi a disposizione.

Se, in un primo momento, il dovere di protezione era inteso in senso tendenzialmente oggettivo, nel senso che le misure predisposte dal datore di lavoro dovevano essere volte a prevenire, nei limiti del possibile, anche gli effetti dell'errore umano, oggi prevale una concezione di carattere soggettivo. A seguito dell’introduzione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, infatti, si privilegia una prevenzione organizzativa-soggettiva fondata sul metodo valutazione-programmazione-intervento e su comportamenti collaborativi del lavoratore che siano «soggettivamente sicuri», facendo dello stesso non più il destinatario passivo di norme e precetti tecnici, ma l'artefice attivo della propria sicurezza.

La giurisprudenza conferma che la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili (Cass. civ., Sez. lavoro, 29/03/2019, n. 8911).

Il datore di lavoro, nell’assolvere al dovere di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, può nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Tale figura deve essere dotata di particolari capacità e requisiti professionali, espressamente elencati all’art. 32 T.U. 81/2008, e può essere individuato tanto all’interno dell’azienda quanto all’esterno di essa. Sul RSPP gravano una serie di obblighi tra cui (i) l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, (ii) l’elaborazione delle misure preventive e protettive per lo stress lavoro-correlato, (iii) l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, (iv) la predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Il RSPP, quale consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento dannoso occorso al lavoratore in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi. Egli, infatti, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli (Cass. pen., Sez. IV, 15/01/2016, n. 20051). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Cass. 05/04/2013, n. 50605).

La figura del RSPP deve essere tenuta distinta da quella del delegato alla sicurezza: tanto è vero che la nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in difetto di una delega di funzioni, non esonera il datore dalle responsabilità direttamente collegate alla sua posizione di garanzia (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 15/10/2020, n. 35942). La delega di funzioni rappresenta uno strumento di creazione giurisprudenziale, volto a risolvere il dilemma della conciliazione del principio di personalità della responsabilità penale con la spersonalizzazione dei rapporti nelle organizzazioni complesse e deve soddisfare alcuni requisiti espressamente previsti dalla legge, tra cui (i) la nomina e l’accettazione della delega risultanti da atto scritto recante data certa, (ii) il possesso, da parte del delegato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, (iii) l’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre che (iv) dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Ad ogni modo, anche in presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza, resta fermo in capo al dato di lavoro l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate. Inoltre, l’art. 17 del T.U. 81/2008 sancisce l'intrasferibilità di alcuni compiti tipici del datore di lavoro, quali la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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