Sindrome da alienazione parentale: la pronuncia della Corte di Cassazione

21/04/2022
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La sindrome da alienazione parentale, nota anche come PAS (Parental Alienation Syndrome), delinea una situazione a fronte della quale un genitore (c.d. genitore alienante) esercita una pressione psicologica negativa sul figlio volta a denigrare e alienare la figura dell’altro genitore, a tal punto da determinare nel minore un rifiuto a frequentare il c.d. genitore alienato.
Tale meccanismo psicologico-comportamentale, tanto più agevolato quando il bambino è in tenera età, è prevalentemente diffuso in minori coinvolti in processi conflittuali di separazione e divorzio.

Per fronteggiare tale sindrome, solitamente accertata nell’ambito di un giudizio per mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, è indispensabile che venga privilegiato il superiore interesse del minore, inteso quale diritto alla bigenitorialità e al rispetto della vita familiare. Sul punto è intervenuta in diverse occasioni la Corte di Cassazione.

Da ultimo, in data 24 marzo 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dopo essere stata adita dalla madre di un minore attraverso la proposizione di un ricorso, articolato in nove diversi motivi, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Roma, con il quale i giudici di merito hanno sancito la decadenza della madre dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore e l’immediato allontanamento di quest’ultimo dal contesto familiare, con collocamento in un’idonea casa-famiglia. Il fine perseguito dalla Corte di Appello è stato quello di permettere al figlio il recupero di un equilibrato e continuativo rapporto con il padre che, fino a quel momento, era stato ostacolato dalla madre, garantendo così la concreta attuazione del diritto alla bigenitorialità del minore. I giudici di legittimità, invece, dopo aver sancito l’ammissibilità del ricorso per il carattere decisorio e definitivo del provvedimento de potestate confermato dalla Corte d’Appello di Roma, ha accolto ben sei motivi di ricorso avanzati dalla donna.

Nell’ambito di un contesto normativo e giurisprudenziale uniforme e costante nel tempo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’accertamento della violazione del diritto alla bigenitorialità, a fronte di una perpetrata frapposizione di ostacoli al rapporto tra figlio e genitore tale da determinare una supposta sindrome da alienazione parentale, non possa comportare in maniera automatica l’applicazione di una misura così radicale quale è la decadenza dalla responsabilità genitoriale del c.d. genitore alienante. Nella consapevolezza di non potersi addentrare nel sindacato di valutazioni che appartengono a campi del sapere propri di discipline radicalmente diverse da quella giuridica, la Corte ha ritenuto che il concetto di “abuso psicologico” avanzato dalle consulenze tecniche d’ufficio, oltre a essere vago e indeterminato, sia anche di incerta pregnanza scientifica.
Per tale motivo, secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare se la condotta posta in essere dalla madre fosse tale da ledere in modo effettivo, grave e/o irreversibile il rapporto con il padre e il conseguente diritto alla bigenitorialità del minore, non potendosi limitare a un mero rinvio al contenuto delle consulenze espletate nel corso del giudizio.

La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che la scelta del Tribunale, confermata poi dalla Corte d’Appello, di escludere una figura genitoriale dalla vita del minore è stata assunta “… nell’assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore … ome[ttendo] di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni …” e senza tenere conto della realizzazione del superiore interesse del minore. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 ha disposto che la sezione specializzata per i minorenni della Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, riveda la propria statuizione, riconoscendo primario rilievo al diritto alla bigenitorialità del minore.

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