Sicurezza sul lavoro: le novità del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

14/11/2025
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza sul lavoro e la protezione civile”, che introduce una serie di modifiche di rilievo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ad altre disposizioni correlate.
Il provvedimento — entrato in vigore il 1° novembre 2025 — rappresenta uno dei più significativi interventi degli ultimi anni in materia di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare al settore dei cantieri temporanei o mobili e alla filiera degli appalti.
L’impianto normativo risponde all’esigenza, più volte evidenziata anche a livello europeo, di rafforzare la cultura della sicurezza attraverso strumenti di tracciabilità, responsabilizzazione e premialità per le imprese che dimostrino comportamenti virtuosi.
La struttura del decreto si fonda su quattro assi principali: i) meccanismi contributivi premiali e/o penalizzanti collegati al rischio reale d’impresa; ii) trasparenza e accountability lungo la catena degli appalti; iii) qualità e verificabilità della formazione; iv) potenziamento della vigilanza anche attraverso l’analisi dei c.d near miss (eventi mancanti).
Di seguito le principali modifiche introdotte con evidenza della data di entrata in vigore:

  1. La “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi

L’art. 1 del decreto conferma l’introduzione della patente obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
La patente, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), consente la verifica immediata dei requisiti di affidabilità e regolarità dell’impresa sotto il profilo della sicurezza, della formazione e della regolarità contributiva.
Alla prima iscrizione vengono attribuiti 30 crediti; la perdita progressiva dei crediti, in caso di violazioni gravi o accertate, comporta la sospensione o la revoca della patente, con conseguente impossibilità di operare nei cantieri sino al recupero dei crediti o alla nuova emissione.
Tra le principali cause di decurtazione:

  • violazioni accertate in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  • mancata formazione dei lavoratori;
  • infortuni gravi o mortali con responsabilità accertata;
  • impiego di personale irregolare o privo di copertura assicurativa.

Il decreto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per l’esercizio di attività nei cantieri senza patente o documento equivalente: sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo raddoppiato da € 6.000,00 a € 12.000,00, oltre alla decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, incrementata in caso di impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno.
E’ istituito un sistema informatizzato di gestione interoperabile tra INL, INAIL e Ministero del Lavoro, volto ad assicurare un controllo coordinato e tracciabile.
Le imprese della filiera, quindi, dovranno rafforzare i controlli di regolarità contrattuale e documentale, integrando nei contratti di appalto e subappalto clausole di cooperazione e responsabilità solidale coerenti con il nuovo rischio sanzionatorio.
Entrata in vigore effettiva: 1° marzo 2026 (termine per l’attivazione della piattaforma e l’adozione dei decreti attuativi).

  1. Badge digitale di cantiere e tracciabilità del personale

L’art. 6 introduce l’obbligo del badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento elettronica (anche in formato app o QR code) che consente di identificare tutti i lavoratori presenti in cantiere, incluse le figure impiegate in appalto e subappalto.
Il badge, collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), garantisce:

  • la tracciabilità delle presenze;
  • il monitoraggio delle qualifiche e delle abilitazioni;
  • il controllo sul rispetto dei tempi di lavoro e sui limiti di sicurezza.

Il ministero del lavoro potrà estendere l’obbligo ad altri settori considerati ad alto rischio, come logistica, agricoltura, trasporto.
Decorrenza: 1° giugno 2026.

  1. Formazione, sorveglianza sanitaria e prevenzione

Il Decreto 159/2025 modifica in modo rilevante il Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/2008, ridefinendo gli obblighi in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, con un duplice obiettivo. Da un lato, stabilizzare dal 2026 fondi INAIL per promuovere metodologie didattiche innovative (anche digitali e immersive), a beneficio soprattutto delle micro e piccole imprese; dall’altro, rafforzare la tracciabilità delle competenze, attraverso la registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel sistema informativo nazionale, agevolando i controlli degli organi ispettivi.
Tra le principali novità:

  • le visite di sorveglianza sanitaria sono ora considerate tempo di lavoro retribuito, salvo quelle pre-assuntive;
  • il medico competente assume nuovi obblighi di informazione e prevenzione e deve promuovere l’adesione a programmi di screening;
  • l’obbligo, per le imprese con più di 15 dipendenti, di registrare e analizzare i “near-miss (mancati infortuni), per prevenire rischi futuri e migliorare i processi.
  • la formazione obbligatoria rafforzata per datori di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP con tracciabilità su piattaforme certificate;
  • l’obbligo di aggiornamento periodico anche per gli RLS di imprese con meno di 15 dipendenti.

Entrata in vigore: 1° novembre 2025.

  1. Premi INAIL e incentivi alle imprese virtuose

Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà modulare le aliquote contributive in funzione dell’andamento infortunistico e del rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Le imprese con basso tasso di infortuni e senza violazioni gravi potranno ottenere riduzioni dei premi assicurativi, mentre saranno escluse le aziende con condanne definitive o patenti sospese. La misura non costituisce un semplice incentivo economico, ma promuove una gestione proattiva del rischio, richiedendo prova documentale delle azioni correttive, dell’efficacia della formazione, della manutenzione e dell’organizzazione del lavoro.

  1. Rafforzamento della vigilanza e disciplina di appalti e subappalti

L’articolo 11 del decreto interviene su uno dei principali fattori di rischio infortunistico: la catena degli appalti. Viene disposto il rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con incremento di organico e strumenti di controllo digitali condivisi con le ASL.
In particolare:

  • nelle notifiche preliminari di cantiere (art. 99 D.Lgs. 81/2008) dovranno essere indicati anche i dati delle imprese subappaltatrici e le rispettive patenti a crediti;
  • le imprese committenti dovranno verificare la validità della patente e la conformità del badge digitale dei lavoratori prima dell’accesso in cantiere;
  • viene rafforzata la responsabilità solidale del committente in caso di violazioni in materia di sicurezza da parte di subappaltatori.

Sono inoltre previste tutele estese per studenti e tirocinanti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, con copertura assicurativa anche per gli infortuni in itinere.
Entrata in vigore: 1° novembre 2025.

  1. Protezione civile e prevenzione dei rischi ambientali

La seconda parte del decreto (artt. 12–18) contiene disposizioni in materia di protezione civile, introducendo procedure semplificate per gli interventi di emergenza e piattaforme interoperabili tra INAIL, Protezione Civile e Regioni.
Pur non riguardando direttamente la sicurezza aziendale, tali norme incidono sulla gestione del rischio ambientale e infrastrutturale, specie in caso di calamità con coinvolgimento di lavoratori e operatori del soccorso.

  1. Entrata in vigore e decreti attuativi

Il Decreto-Legge n. 159/2025 è entrato in vigore il 1° novembre 2025, con un regime transitorio articolato:


Disposizione

Articolo

Entrata in vigore

Patente a crediti

Art. 1 ss.

1° marzo 2026

Badge digitale di cantiere

Art. 6

1° giugno 2026

Incentivi INAIL

Art. 10

1° gennaio 2026

Formazione e sorveglianza sanitaria

Artt. 7–8

1° novembre 2025

Rafforzamento vigilanza e subappalti

Art. 11

1° novembre 2025


Entro il 31 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro dovrà emanare i decreti attuativi per definire modalità di rilascio, gestione e interoperabilità della patente a crediti e del badge digitale.
 
Il decreto non si limita a un rafforzamento sanzionatorio, ma introduce un modello di compliance sostanziale, fondato su:

  • prevenzione e tracciabilità dei comportamenti aziendali;
  • digitalizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
  • premialità per le imprese virtuose;
  • integrazione tra vigilanza ispettiva, INAIL e organi tecnici.

Per le imprese operanti nel settore edile e impiantistico, si impone la necessità di: i) aggiornare i modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/2008; ii) inserire nei contratti di appalto e subappalto clausole di conformità alla nuova disciplina (patente, badge, formazione, sorveglianza sanitaria); iii) monitorare patente e posizione INAIL dei partner contrattuali; iv) adottare procedure interne per la segnalazione dei near-miss e la gestione digitale dei documenti di sicurezza.
Per committenti e general contractor, la verifica preventiva della conformità delle imprese esecutrici diventa imprescindibile per evitare di responsabilità indirette in caso di infortuni o violazioni.
Il Decreto Sicurezza 2025 segna una nuova fase nella cultura della sicurezza, orientata a una responsabilità condivisa tra datore di lavoro, imprese e Pubblica Amministrazione.
La sfida sarà armonizzare il maggior rigore dei controlli con una gestione sostenibile e tecnologicamente evoluta della prevenzione.
Lo Studio Uggetti & Maccarone Avvocati Associati segue con attenzione l’attuazione del decreto e dei futuri provvedimenti ministeriali, offrendo assistenza alle imprese per l’adeguamento dei contratti di appalto e dei modelli organizzativi alla nuova disciplina.

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