Sicurezza sul lavoro: le novità del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre
2025,
il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159,
recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza sul lavoro e la
protezione civile”, che introduce una serie di modifiche di rilievo al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico
sulla Sicurezza) e ad altre disposizioni correlate.
Il provvedimento —
entrato in vigore il 1° novembre 2025 — rappresenta
uno dei più significativi interventi degli ultimi anni in
materia di
prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare al settore dei
cantieri temporanei o mobili e alla
filiera degli appalti.
L’impianto normativo risponde all’esigenza, più volte
evidenziata anche a livello europeo, di
rafforzare la cultura della sicurezza
attraverso strumenti di tracciabilità,
responsabilizzazione e
premialità per le imprese che dimostrino
comportamenti virtuosi.
La struttura del decreto si fonda su
quattro assi principali:
i) meccanismi contributivi premiali e/o
penalizzanti collegati al rischio reale d’impresa;
ii) trasparenza e accountability lungo
la catena degli appalti; iii) qualità e
verificabilità della formazione;
iv) potenziamento della vigilanza anche
attraverso l’analisi dei c.d near miss (eventi
mancanti).
Di seguito le principali modifiche introdotte con evidenza
della data di entrata in vigore:
- La “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi
L’art. 1 del decreto conferma l’introduzione della
patente obbligatoria per tutte le imprese
e i lavoratori autonomi che operano nei
cantieri temporanei o mobili di cui al
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
La patente, rilasciata in
formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL), consente la verifica immediata dei requisiti di
affidabilità e regolarità dell’impresa sotto il profilo
della sicurezza, della
formazione e della
regolarità contributiva.
Alla prima iscrizione vengono attribuiti
30 crediti; la perdita progressiva dei
crediti, in caso di violazioni gravi o accertate, comporta
la sospensione o la
revoca della patente, con conseguente
impossibilità di operare nei cantieri
sino al recupero dei crediti o alla nuova emissione.
Tra le principali cause di decurtazione:
- violazioni accertate in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- mancata formazione dei lavoratori;
- infortuni gravi o mortali con responsabilità accertata;
- impiego di personale irregolare o privo di copertura assicurativa.
Il decreto prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative
per l’esercizio di attività nei cantieri senza patente o
documento equivalente: sanzione pari al
10%
del valore dei lavori, con un minimo
raddoppiato da € 6.000,00 a € 12.000,00,
oltre alla decurtazione di 5 punti per
ciascun lavoratore irregolare,
incrementata in caso di impiego di lavoratori privi di
permesso di soggiorno.
E’ istituito un
sistema informatizzato di gestione
interoperabile
tra INL, INAIL e Ministero del Lavoro, volto ad assicurare
un controllo coordinato e tracciabile.
Le imprese della filiera, quindi,
dovranno rafforzare i controlli di regolarità
contrattuale e documentale, integrando nei contratti di appalto e subappalto
clausole di cooperazione e responsabilità solidale coerenti con il nuovo rischio sanzionatorio.
Entrata in vigore effettiva: 1° marzo 2026 (termine
per l’attivazione della piattaforma e l’adozione dei
decreti attuativi).
- Badge digitale di cantiere e tracciabilità del personale
L’art. 6 introduce l’obbligo
del badge digitale di cantiere, una
tessera di riconoscimento elettronica (anche in formato
app o QR code) che consente di identificare tutti i
lavoratori presenti in cantiere, incluse le figure
impiegate in appalto e subappalto.
Il badge, collegato al
Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e
Lavorativa
(SIISL), garantisce:
- la tracciabilità delle presenze;
- il monitoraggio delle qualifiche e delle abilitazioni;
- il controllo sul rispetto dei tempi di lavoro e sui limiti di sicurezza.
Il ministero del lavoro potrà estendere l’obbligo ad altri
settori considerati ad alto rischio, come logistica,
agricoltura, trasporto.
Decorrenza: 1° giugno 2026.
- Formazione, sorveglianza sanitaria e prevenzione
Il Decreto 159/2025 modifica in modo rilevante il Titolo
I, Capo III del D.Lgs. 81/2008, ridefinendo gli
obblighi in materia di
formazione,
informazione e
sorveglianza sanitaria, con un duplice
obiettivo.
Da un lato,
stabilizzare dal 2026 fondi INAIL per
promuovere metodologie didattiche innovative (anche
digitali e immersive), a beneficio soprattutto delle micro
e piccole imprese; dall’altro,
rafforzare la tracciabilità delle competenze, attraverso la registrazione nel
fascicolo elettronico del lavoratore e
nel sistema informativo nazionale, agevolando i controlli
degli organi ispettivi.
Tra le principali novità:
- le visite di sorveglianza sanitaria sono ora considerate tempo di lavoro retribuito, salvo quelle pre-assuntive;
- il medico competente assume nuovi obblighi di informazione e prevenzione e deve promuovere l’adesione a programmi di screening;
- l’obbligo, per le imprese con più di 15 dipendenti, di registrare e analizzare i “near-miss” (mancati infortuni), per prevenire rischi futuri e migliorare i processi.
- la formazione obbligatoria rafforzata per datori di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP con tracciabilità su piattaforme certificate;
- l’obbligo di aggiornamento periodico anche per gli RLS di imprese con meno di 15 dipendenti.
Entrata in vigore: 1° novembre 2025.
- Premi INAIL e incentivi alle imprese virtuose
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL
potrà modulare le
aliquote contributive in funzione
dell’andamento infortunistico e del rispetto delle norme
in materia di sicurezza.
Le imprese con basso tasso di infortuni e senza violazioni
gravi potranno ottenere
riduzioni dei premi assicurativi, mentre
saranno escluse le
aziende con condanne definitive o patenti
sospese. La misura non costituisce un semplice incentivo
economico, ma promuove una
gestione proattiva del rischio,
richiedendo prova documentale delle azioni correttive,
dell’efficacia della formazione, della manutenzione e
dell’organizzazione del lavoro.
- Rafforzamento della vigilanza e disciplina di appalti e subappalti
L’articolo 11 del decreto interviene su uno dei principali
fattori di rischio infortunistico: la
catena degli appalti. Viene disposto il
rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro
e del
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con incremento di organico e strumenti di controllo
digitali condivisi con le ASL.
In particolare:
- nelle notifiche preliminari di cantiere (art. 99 D.Lgs. 81/2008) dovranno essere indicati anche i dati delle imprese subappaltatrici e le rispettive patenti a crediti;
- le imprese committenti dovranno verificare la validità della patente e la conformità del badge digitale dei lavoratori prima dell’accesso in cantiere;
- viene rafforzata la responsabilità solidale del committente in caso di violazioni in materia di sicurezza da parte di subappaltatori.
Sono inoltre previste
tutele estese per studenti e tirocinanti
impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, con
copertura assicurativa
anche per gli infortuni in itinere.
Entrata in vigore: 1° novembre 2025.
- Protezione civile e prevenzione dei rischi ambientali
La seconda parte del decreto (artt. 12–18) contiene
disposizioni in materia di
protezione civile, introducendo
procedure semplificate per gli interventi
di emergenza e
piattaforme interoperabili tra INAIL,
Protezione Civile e Regioni.
Pur non riguardando direttamente la sicurezza aziendale,
tali norme incidono
sulla gestione del rischio ambientale e
infrastrutturale, specie in caso di calamità con coinvolgimento di
lavoratori e operatori del soccorso.
- Entrata in vigore e decreti attuativi
Il Decreto-Legge n. 159/2025 è entrato in vigore il 1° novembre 2025, con un regime transitorio articolato:
|
Disposizione |
Articolo |
Entrata in vigore |
|
Patente a crediti |
Art. 1 ss. |
1° marzo 2026 |
|
Badge digitale di cantiere |
Art. 6 |
1° giugno 2026 |
|
Incentivi INAIL |
Art. 10 |
1° gennaio 2026 |
|
Formazione e sorveglianza sanitaria |
Artt. 7–8 |
1° novembre 2025 |
|
Rafforzamento vigilanza e subappalti |
Art. 11 |
1° novembre 2025 |
Entro il 31 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro dovrà
emanare i decreti attuativi per definire modalità di
rilascio, gestione e interoperabilità della patente a
crediti e del badge digitale.
Il decreto non si limita a un rafforzamento sanzionatorio,
ma introduce un
modello di compliance sostanziale,
fondato su:
- prevenzione e tracciabilità dei comportamenti aziendali;
- digitalizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- premialità per le imprese virtuose;
- integrazione tra vigilanza ispettiva, INAIL e organi tecnici.
Per le imprese operanti nel settore edile e impiantistico,
si impone la necessità di: i) aggiornare i
modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/2008; ii) inserire nei contratti di appalto e
subappalto clausole di conformità alla
nuova disciplina (patente, badge, formazione, sorveglianza
sanitaria); iii) monitorare
patente e posizione INAIL dei
partner contrattuali; iv) adottare
procedure interne per la segnalazione dei near-miss e la gestione
digitale dei documenti di sicurezza.
Per committenti e general contractor, la
verifica preventiva della conformità delle imprese
esecutrici
diventa imprescindibile per evitare di responsabilità
indirette in caso di infortuni o violazioni.
Il Decreto Sicurezza 2025 segna una nuova
fase nella cultura della sicurezza, orientata a una
responsabilità condivisa tra datore di
lavoro, imprese e Pubblica Amministrazione.
La sfida sarà
armonizzare il maggior rigore dei controlli
con una gestione sostenibile e tecnologicamente evoluta
della prevenzione.
Lo
Studio Uggetti & Maccarone Avvocati
Associati
segue con attenzione l’attuazione del decreto e dei futuri
provvedimenti ministeriali, offrendo assistenza alle
imprese per l’adeguamento dei contratti di appalto e dei
modelli organizzativi alla nuova disciplina.